Rapporto sui risultati

Consultazione 2001/19: Codice di procedura penale · 113 pagine

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15. Titolo undicesimo: Spese procedurali e indennit‡ (art. 486-505)

Le disposizioni del presente titolo non suscitano obiezioni di principio. In primo luogo, alcuni interpellati propongono modifiche puntuali, spesso nel senso di una normativa pi˘ favorevole agli imputati e alle parti in giudizio rispettivamente alle vittime. Le prese di posizione riguardano essenzialmente le disposizioni relative allíaddossamento delle spese allíimputato in caso di condanna, alla parte in giudizio e al querelante. » peraltro controversa la regolamentazione della riduzione o del rifiuto dellíindennizzo e della riparazione morale.

15.1. Capitolo 1: In generale (art. 486-492)

Il presente capitolo Ë unicamente oggetto di prese di posizione isolate. Sono controversi i principi in materia di spese e di indennit‡ (art. 487), nella misura in cui le autorit‡ penali possono derogare alle norme di legge qualora le persone tenute alla rifusione siano indigenti (cpv. 5 lett. b)817. » peraltro proposta una formulazione potestativa della disposizione relativa allíobbligo di rifusione delle spese e di indennizzo di eredi e di irresponsabili (art. 490)818. Un altro interpellato reputa problematica líapplicazione della presente disposizione in assenza di una sentenza; la presunzione di innocenza proibisce infatti di fondarsi su una sentenza ipotetica819. Riguardo allíesercizio del diritto alle indennit‡ e del regresso (art. 491), diversi partecipanti alla procedura di consultazione formulano proposte di modifica della disposizione secondo la quale Confederazione e Cantoni dispongono di un diritto di regresso nei confronti di terzi (cpv. 3)820. Per quanto concerne la decisione in merito alle spese procedurali e alle indennit‡ (art. 492), la normativa delle conseguenze del procedimento penale in materia díindennit‡ e riparazione morale Ë infine oggetto di diverse critiche circa líapplicazione del principio inquisitorio (cpv. 1)821, il periodo nel corso del quale possono essere presentate le istanze miranti allíaddossamento delle spese o alla corresponsione di uníindennit‡ (cpv. 5)822, o la formulazione potestativa della disposizione che obbliga le parti a quantificare e a comprovare le loro pretese díindennizzo e di riparazione morale (cpv. 3)823.

817 » proposta uníestensione per il caso in cui il credito non puÚ essere riscosso in alcun altro modo: BL; critica il posto riservato alla presente disposizione nellíambito della sistematica: SG (la presente materia dovrebbe essere disciplinata nella sezione relativa alla riscossione delle spese procedurali [art. 512 segg.]). 818 LU. 819 FSA. 820 Estensione del campo díapplicazione: ZH (regresso Ñnon solamente in caso di azione intenzionale o di negligenza graveì); restrizione: AJP (Ñcomportamento illecitoì); propone di adottare una formulazione potestativa: SG. 821 AG, MP AG (le conseguenze del procedimento penale in materia di indennit‡ e riparazione morale fanno parte dellíautonomia privata e non vanno decise díufficio). 822 AJP (le istanze non dovrebbero poter essere presentate unicamente nellíambito del procedimento penale ma pure entro un anno dal passaggio in giudicato formale e materiale della sentenza). 823 ZH (la disposizione dovrebbe essere imperativa).