Rapporto sui risultati
Consultazione 2002/23: Revisione totale dell'ordinanza sul tabacco · 41 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 33Fedlex · Rapporto sui risultati
Dipartimento federale dell’interno Compendio dei risultati della procedura di consultazione
Revisione totale dell’ordinanza sul tabacco
Sezione 5. Disposizioni finali
Art. 19 Diritto previgente: abrogazione
CISC approva.
Art. 20 Disposizioni transitorie
Termine transitorio
Il PLS, USAM, 2 fabbricanti di prodotti del tabacco e relativa associazione (BAT, CISC, JTI), 6 organizzazioni del commercio di prodotti del tabacco (FSMT, GASTRO, SKIV, SRF, VSIG, VST), CVCI e FRP chiedono di riprendere i termini transitori della vigente ordinanza del 1° marzo 1995 sul tabacco, ovvero 24 mesi per ciò che riguarda la fabbricazione e 12 mesi per ciò che riguarda la consegna. Anche JU, il PPD, il PLR e 4 associazioni di categoria del mondo economico (ECON, SAV, USAM, USS), 5 fabbricanti di prodotti del tabacco (BAT, CISC, JTI, SOTA, ST, VSZF), 8 organizzazioni del commercio di prodotti del tabacco (Denner, FSMT, GASTRO, SKIV, SRF, VHTL, VSIG, VST) e CP, CVCI, FRP e FRSP trovano il termine transitorio troppo corto. Per il PS e USS, sarebbe realistico un periodo di transizione di 2 anni. Il PPD e VSIG chiedono che i termini transitori non siano più brevi che nell’UE e in Germania. CISC, FRP, CVCI, VHTL e USS richiamano l’attenzione sull’adeguamento della produzione reso indispensabile dai nuovi requisiti fissati in materia di sostanze nocive e di imballaggi e dalla necessità di esaurire le giacenze di magazzino. SOTA indica che ad aver bisogno di più tempo sono soprattutto i piccoli dettaglianti. CVCI argomenta che, in presenza di un termine transitorio di un solo anno, una parte della produzione dovrebbe essere ritirata e le dogane si troverebbero a dover rimborsare anche le relative tasse. SAV e Denner temono che, nel caso in cui il termine transitorio fosse inferiore a due anni, vi possano essere difficoltà di approvvigionamento.
LU propone termini differenziati per le sigarette e per gli altri prodotti del tabacco, conformemente alle esigenze delle diverse industrie. Anche VSIG chiede, per i sigari, un termine da 2 a 3 anni onde poter esaurire le vecchie scorte e il materiale da imballaggio. VSZF invita a riprendere la regolamentazione in vigore in Germania, la quale prevede, nel caso di prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, un termine transitorio di 2 anni per la consegna ai commerci e uno di 4 anni per la consegna agli utilizzatori finali: ciò sarebbe dettato dalle scorte di imballaggi, che sono previste per durare 2-3 anni.
Elenco delle sostanze
BAT, GASTRO e JTI chiedono, per il recapito dell’elenco delle sostanze, un termine di 6 mesi dall’entrata in vigore dell’ordinanza. Anche FSMT e VSZF chiedono un termine transitorio più lungo. GASTRO non vorrebbe stabilire alcuna data fissa per l’inoltro dell’elenco delle sostanze, bensì un lasso di tempo dall’entrata in vigore. FRSP propone di prescrivere come termine di inoltro, invece che il 31 dicembre 2004, il 31 dicembre successivo all’entrata in vigore dell’ordinanza.
Art. 21 Entrata in vigore
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