Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine
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Pertanto, essi chiedono di ridimensionare sostanzialmente gli obblighi di annuncio e soprattutto e pretendono che quale annuncio basti una scheda di dati di sicurezza, anche su carta. Essi, inoltre, rifiutano gli annunci dei quantitativi e del tipo di imballaggio. La maggior parte dei Cantoni chiede di poter accedere illimitatamente ai dati finalizzati ai compiti esecutivi loro assegnati e in particolare anche ai dati confidenziali del registro dei prodotti. Le disposizioni secondo cui le imprese che utilizzano prodotti chimici pericolosi devono comunicare la persona di contatto alle autorità cantonali sono accolte favorevolmente dalla maggioranza dei Cantoni. Tuttavia, si deplora che alla persona di contatto non venga richiesta alcuna competenza tecnica. Gli obblighi di consegna sono stati commentati in modo controverso. La maggior parte dei Cantoni chiede di ampliare gli obblighi per la consegna agli utilizzatori commerciali, mentre le organizzazioni consultate del mondo economico chiedono di ridurre detti obblighi fino alla cancellazione delle disposizioni relative. Per quanto concerne le disposizioni esecutive, la maggioranza dei Cantoni contesta l’opportunità della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. In particolare, si chiede di conferire maggiori competenze e compiti ai Cantoni in materia di sorveglianza del controllo autonomo. La maggior parte dei Cantoni chiede inoltre di introdurre disposizioni che assegnino loro compiti di consulenza nei confronti dei fabbricanti, nonché di stabilire l’onere delle spese e gli emolumenti per i loro compiti esecutivi. Le organizzazioni consultate appartenenti al mondo economico sono contrarie al trasferimento di compiti (delega a terzi di compiti esecutivi) che richieda la visione di segreti commerciali. Nei commenti alle disposizioni transitorie, in particolare le organizzazioni consultate del mondo economico e i partiti politici chiedono di prolungare i periodi transitori.
3.2.2 Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici
Nel complesso, questa ordinanza viene giudicata in modo sostanzialmente positivo da molte organizzazioni consultate. Una parte di esse chiede di modificare il titolo perché troppo complicato. Inoltre, un terzo dei Cantoni ed eminenti esponenti del mondo economico chiedono una definizione univoca di “fabbricante” nell’OPChim e nell’ORRPChim.
Per quanto concerne le autorizzazioni d’impiego, molte organizzazioni consultate appartenenti alle cerchie economiche e la metà dei Cantoni chiedono di circoscrivere l’obbligo di autorizzazione per l’impiego di rodenticidi all’impiego meccanico e regionale; modificare la prassi attuale comporterebbe una spesa amministrativa troppo elevata. Per contro, l’obbligo di autorizzazione per lo spargimento e lo spruzzamento dall’aria deve essere ampliato, come finora, a tutte le sostanze, preparati e oggetti.
Per quanto concerne le norme concernenti le persone, molti Cantoni e associazioni ambientali approvano il requisito della competenza tecnica per la fornitura di determinate sostanze e preparati. Gran parte dei Cantoni, tuttavia, chiedono di prescrivere l’obbligo della competenza tecnica non solo per la fornitura a privati ma anche per la fornitura ad acquirenti professionali e commerciali. Gran parte dei Cantoni, inoltre, approva gli obblighi di autorizzazione speciale. Tuttavia, viene chiesta un’autorizzazione riferita tanto alle persone quanto all’impresa. La maggior parte delle organizzazioni consultate appartenenti alle cerchie economiche come pure alcuni Cantoni si dicono contrari a limitare nel tempo le autorizzazioni speciali, in quanto una limitazione del genere non sarebbe né giustificata né necessaria e comporterebbe una spesa amministrativa sproporzionata. Un’altra parte dei Cantoni, invece, oltre ad approvare detta limitazione, chiede addirittura di estenderla ad altre autorizzazioni speciali. Le disposizioni transitorie relative alle autorizzazioni speciali sono criticate da molte organizzazioni consultate. Mentre alcune chiedono di cancellare determinate disposizioni e di lasciare in vigore le attuali autorizzazioni, altre auspicano un prolungamento dei periodi transitori. In riferimento all’esecuzione, gran parte dei Cantoni chiede di imputare i costi del controllo alla persona responsabile nella misura in cui questa abbia violato le disposizioni dell’ordinanza in questione. Molte organizzazioni consultate approvano la consulenza tecnica indipendente per l’impiego di concimi e prodotti fitosanitari e in parte chiedono di estenderla ad altri settori.
Gran parte delle organizzazioni consultate esprime un parere anche sugli allegati. Tendenzialmente i Cantoni sono d’accordo con l’assunzione o il mantenimento dei divieti e delle norme di etichettatura, mentre le cerchie economiche sono piuttosto critiche nei confronti di tali disposizioni.
3.2.3 Ordinanza sui biocidi
Una parte predominante delle organizzazioni consultate approva l’armonizzazione con la direttiva 98/8/CE. Tuttavia, alcuni rappresentanti del mondo economico si lamentano della mancanza di chiarezza dell’ordinanza e ritengono indispensabile che i destinatari dell’ordinanza dispongano di sostegni per l’esecuzione. Diversi Cantoni chiedono un’armonizzazione con l’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente. Inoltre, si fa notare che per i prodotti con organismi/microrganismi geneticamente modificati, occorrerebbe inserire un regolamento concernente la responsabilità civile verso terzi. Il mondo economico giudica troppo lunghi i termini per il trattamento della domanda da parte delle autorità previsti nell’ordinanza. D’altro canto, vengono considerati troppo brevi i periodi transitori accordati. Diverse organizzazioni consultate appartenenti al mondo economico chiedono di cancellare alcuni tipi di omologazioni in quanto non conformi all’UE. Riguardo ai requisiti