Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine

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Numerose organizzazioni consultate hanno espresso un parere di massima circa gli obblighi di annuncio e di comunicazione richiesti in relazione al registro dei prodotti.

Per parecchie organizzazioni consultate, gli annunci richiesti relativamente ai prodotti sono decisamente eccessivi e vanno ridotti all’essenziale. Per dettagli sull’obbligo di comunicazione e di annuncio, si vedano il numero 5.1 e gli articoli 21 e 56-61 OPChim.

Per gli esponenti del mondo economico, non si può pregiudicare il mercato svizzero della ricerca che dipende da un efficace e conveniente approvvigionamento di prodotti chimici non solo nel settore chimico e farmaceutico. Occorre verificare rigorosamente la proporzionalità di tutte le disposizioni concernenti i prodotti chimici in piccole quantità, in particolare quelli a scopo di ricerca e sviluppo. Per dettagli su ricerca e sviluppo, si vedano il numero 5.1 e l’articolo 15 OPChim.

Secondo l’industria, si deve attribuire grande importanza alla tutela della proprietà intellettuale e in particolare al segreto commerciale. È vero che, in linea di massima, si è ragionevolmente tenuto conto della tutela del primo notificante, ma perché l’attuazione sia conforme alla pratica occorre ancora qualche adeguamento. A questo proposito, desta preoccupazione soprattutto il fatto che l’OPChim (art. 89) prevede la possibilità di delegare a terzi compiti anche molto delicati. Per dettagli sulla tutela del primo notificante e sulla delega di compiti a terzi, si vedano il numero 5.1, gli articoli 18-20 e l’articolo 89 OPChim, come pure il numero 5.3 e gli articoli 27-29 OBIOC.

3.2 Commenti alle singole ordinanze

3.2.1 Ordinanza sui prodotti chimici

Il carattere integrale dell’avamprogetto, ovvero l’aver coniugato gli aspetti sanitari con quelli ambientali, come pure l’allineamento al diritto CE vengono accolti favorevolmente da quasi tutti i partecipanti alla consultazione. Per quanto concerne il campo d’applicazione, diverse organizzazioni consultate chiedono che venga esteso anche alla tutela degli animali. Da diverse parti si chiede di unificare tutte le definizioni delle ordinanze del progetto PARCHEM, con particolare riferimento alle differenti definizioni di fabbricante contenute nell’OPChim e nella ORRPChim. È praticamente incontestato il controllo autonomo eccedente il diritto CE per quanto concerne il pericolo per l’ambiente da parte di oggetti. È accolto in generale con favore il mantenimento dell’obbligo del controllo autonomo per i cosmetici in riferimento al pericolo per l’ambiente. Parecchi Cantoni criticano in particolare il fatto che privati possano immettere sul mercato sostanze o preparati pericolosi quasi senza restrizioni. A questo proposito, essi chiedono che vengano emanate norme supplementari. Nessun commento è stato fatto a proposito delle disposizioni armonizzate CE in materia di classificazione. Per quanto concerne le norme sull’imballaggio, alcuni Cantoni chiedono di estendere determinate disposizioni CE al settore commerciale tenendo conto degli ostacoli al commercio. Il mondo economico chiede la totale armonizzazione al diritto CE delle disposizioni concernenti l’etichettatura in favore di una circolazione delle merci il più libera possibile. Viene respinta in particolare la norma che impone di indicare anche l’impiego previsto per i preparati; altre cerchie la accolgono invece con favore. Le associazioni dei consumatori chiedono di prescrivere che le etichette siano redatte in tutte le lingue ufficiali o per lo meno nella lingua ufficiale prevalentemente usata nella zona di vendita. Le organizzazioni consultate appartenenti al mondo economico vorrebbero che al momento della fornitura ai singoli clienti l’etichettatura sia redatta soltanto nella lingua ufficiale pattuita di comune accordo. In linea di principio, le disposizioni relative all’etichettatura per l’esportazione vengono accolte. Molti Cantoni approvano il progetto di introdurre un’ordinanza dipartimentale che obblighi chi redige le schede di dati di sicurezza a detenere la necessaria competenza tecnica. Diverse organizzazioni consultate appartenenti al mondo economico fanno notare che le norme in tal senso non dovrebbero eccedere le corrispondenti disposizioni del diritto CE. Diversi sono stati i commenti sulle disposizioni concernenti l’obbligo di notifica per le nuove sostanze che derogano dal diritto CE: le disposizioni eccezionali per i prodotti intermedi vengono accettate dalle cerchie economiche e respinte dalle associazioni dei consumatori e dalle associazioni per la tutela dei lavoratori e dell’ambiente. Il mondo economico chiede che l’obbligo di notifica a carico delle sostanze immesse sul mercato esclusivamente all’interno di oggetti si limiti ai componenti pericolosi che si sprigionano dagli oggetti attraverso il loro utilizzo conforme allo scopo. Si chiede inoltre di ampliare la protezione del primo notificante (tutela della proprietà intellettuale dei documenti relativi alla notifica). Per promuovere le attività di ricerca e sviluppo soprattutto delle PMI, la stessa cerchia di organizzazioni consultate chiede, in deroga al diritto CE, quantitativi soglia più elevati per le sostanze impiegate esclusivamente a scopo di ricerca e sviluppo scientifici. Per quanto concerne gli obblighi di comunicazione a carico delle nuove sostanze esonerate dagli obblighi di notifica, si chiede che detti obblighi vengano limitati alle sostanze assoggettate all’obbligo di comunicazione anche nell’UE. Vengono respinti gli obblighi di pubblicazione dei quantitativi e degli impieghi previsti. Il mondo economico chiede la cancellazione dell’indicazione dei quantitativi anche per quanto concerne le disposizioni sulle informazioni ulteriori. In generale si approva il mantenimento del registro dei prodotti. Ma in particolare le organizzazioni appartenenti al mondo economico e i partiti politici chiedono che ciò non comporti costi e spese aggiuntivi.