Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine
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l’adeguamento al diritto CE viene accolta con favore purché venga mantenuto l’attuale livello di protezione. Alcuni esponenti del mondo economico sono dell’avviso che vadano apportati miglioramenti in diversi settori. Anche numerosi Cantoni approvano l’allineamento al diritto CE. L’adeguamento al diritto CE in materia di prodotti chimici viene visto come un passo importante verso la semplificazione del commercio di questi prodotti. Diversi Cantoni, tuttavia, ritengono che questo non sarebbe il momento adatto per un’armonizzazione.
In relazione all’adeguamento al diritto CE, numerose organizzazioni consultate apprezzano anche l’adozione del
sistema di classificazione ed etichettatura dell’UE come pure l’introduzione del controllo autonomo.
Diverse associazioni economiche e la maggioranza dei Cantoni sono esplicitamente favorevoli a sostituire la legge sui veleni con il sistema di classificazione ed etichettatura dell’UE. Abolendo la classificazione dei veleni, si eviterebbe un doppio lavoro agli esportatori svizzeri.
Esponenti del mondo economico approvano l’istituzione di buone condizioni quadro per un MRA (Mutual Recognition Agreement). Il reciproco riconoscimento delle disposizioni vigenti in materia di prodotti chimici tra la Svizzera e l’UE viene visto come un obiettivo da perseguire. La priorità di tale accordo è valutata in maniera diversificata.
Alcune organizzazioni consultate sono del parere che divergenze ed “elvetismi” andrebbero ridotti al minimo. Tuttavia, esistendo queste differenze, occorre esaminarne attentamente le conseguenze caso per caso. Si vuole, perciò, mantenere l’attuale disciplinamento per i prodotti intermedi. Sono valutati criticamente alcuni settori (come quello dei cosmetici) in cui il diritto CE viene anticipato. Grande preoccupazione suscita l’obbligo di comunicazione per le sostanze usate a scopo di ricerca e sviluppo, con particolare riferimento ai quantitativi soglia previsti per queste sostanze, come pure qualsiasi tipo di informazione richiesta nell’ambito dell’obbligo di annuncio di dati aggiuntivi oltre a quelli contenuti nella scheda di dati di sicurezza. Inoltre, la definizione scelta di “oggetti” offre un’ampia libertà d’interpretazione per quanto concerne l’obbligo di notifica e di annuncio. Non si capisce bene in che modo vengono trattati gli oggetti importati (ad es. dall’Asia) per quanto riguarda l’adempimento delle norme di legge.
3.1.5 REACH / GHS
Diverse organizzazioni consultate hanno commentato in modo generico o in relazione a punti ben precisi il previsto regolamento REACH dell’UE. Le organizzazioni di protezione ambientale hanno elencato i difetti più evidenti del futuro REACH e chiedono alla Svizzera di respingerli. Tra questi difetti vi sarebbe, in particolare, un obbligo d’omologazione troppo severo, il principio dei quantitativi soglia (troppo elevati), le agevolazioni per i prodotti intermedi, una regolamentazione carente per quanto concerne le merci importate nell’UE, un’informazione insufficiente dell’opinione pubblica, meccanismi di controllo troppo deboli nell’ambito del controllo autonomo e la mancanza dell’obbligo di rilevare i sottoprodotti e i prodotti di degradazione.
A proposito dell’entrata in vigore del pacchetto di ordinanze, numerose organizzazioni consultate, tra cui un gruppo di Cantoni e l’Associazione dei chimici cantonali svizzeri, si sono detti favorevoli ad attendere l’avvento del REACH (cfr. 3.1.2).
Un altro gruppo di Cantoni e la Società Svizzera degli Ispettori dei Veleni chiedono di coordinare in maniera ottimale l’entrata in vigore in funzione del REACH (cfr. 3.1.2). Prima andrebbero comunque valutate le conseguenze degli sviluppi del diritto in materia di prodotti chimici nell’UE.
Numerose organizzazioni consultate appartenenti al mondo economico e alcune organizzazioni ambientaliste chiedono una rapida entrata in vigore del pacchetto di ordinanze (3.1.2) facendo anche riferimento allo sviluppo del diritto in materia di prodotti chimici nell’UE e dicendosi attualmente contrarie ad aspettare il REACH o a prendere in considerazione il dibattito su questo sistema. L’esito del dibattito in corso nell’UE su una nuova politica in materia di prodotti chimici è ancora incerto e aperto, sia dal punto di vista materiale che dei tempi. Molte organizzazioni consultate sono dell’avviso che l’attuale adeguamento al vigente diritto CE sia il primo passo verso un’armonizzazione totale. Aspettare il REACH per la revisione totale non faciliterebbe questo adeguamento.
Parecchie organizzazioni consultate, tra cui molti Cantoni, hanno espresso un parere anche sul globally harmonised system (GHS) e sulle possibili conseguenze per il diritto svizzero in materia di prodotti chimici.
Numerosi Cantoni partono dal presupposto che presto l’odierno sistema di etichettatura sarà sostituito dal GHS, un sistema utilizzato in tutto il mondo, che verrà introdotto nell’UE con l’entrata in vigore del REACH. Moltissime organizzazioni consultate sono critiche verso un eventuale secondo cambiamento del sistema di classificazione ed etichettatura (cfr. 3.1.2) e chiedono che le sostanze vengano fin d’ora classificate ed etichettate in modo unitario in tutto il mondo conformemente al GHS.