Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine

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Art. 29 Domanda cautelativa

SGCI [56], ecoswiss [60] e Lonza [116] chiedono che si faccia menzione dei requisiti del potenziale richiedente. In particolare occorre che siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 15 o presentata una lettera di accesso.

Sezione 6: Situazioni eccezionali Art. 30

SH [22], GL [47], AI [117] e BD ZH [119] ritengono che nel capoverso 2 debbano essere menzionati anche gli organismi patogeni.

Capitolo 3: Ricerca e sviluppo

BD ZH [119] fa presente che l’OIConf è applicabile a tutte le sperimentazioni eseguite con organismi nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, indipendentemente dal fatto che essi siano omologati come biocidi.

Art. 32 Obbligo di autorizzazione per emissioni sperimentali

La valutazione delle ripercussioni ambientali può risultare differente a seconda dell’uso previsto del biocida contenente microrganismi o OGM da testare. Pertanto BD ZH [119] ritiene che si debba tenere conto dell’uso previsto, evitando in tal modo un’autorizzazione di cui all’OEDA. Secondo APDP [16] l’autorizzazione deve essere obbligatoria solo per i nuovi principi attivi.

Capitolo 4: Segreto di fabbricazione e commerciale Art. 34 Esclusione del carattere confidenziale

SEI [88] e USS [105] accolgono con favore le disposizioni relative all’esclusione del carattere confidenziale.

Capitolo 5: Classificazione, imballaggio, denaturazione, etichettatura e scheda di dati di sicurezza Art. 38 Etichettatura

SEI [88], USS [105], FRC [142] e acsi [169] accolgono favorevolmente le disposizioni relative all’etichettatura. FRC [142] e acsi [169] sostengono in particolare l’obbligo di riportare sull’etichetta gli effetti collaterali e le informazioni per lo smaltimento.

Secondo USVP [38], ACIMA [40], SGCI [56], ecoswiss [60] e FSD [111] l’indicazione del richiedente svizzero sull’etichetta non è necessaria per i prodotti immessi sul mercato svizzero mediante il riconoscimento di un’omologazione o registrazione dell’UE o dell’AELS. In tal caso si dovrà riprendere il numero UE. Se il numero UE viene assegnato in un tempo successivo, secondo USVP [38], ACIMA [40], Ciba [51], SGCI [56], ecoswiss [60], SKW [62], FSD [111] Lonza [116]) deve essere possibile adottarlo a posteriori in Svizzera. USVP [38] fa presente che le indicazioni di cui al capoverso 3 lettera j sovente non sono affatto note. USVP [38], ACIMA [40], Ciba [51], SGCI [56], ecoswiss [60], SKW [62] e FSD [111] fanno presente che ai sensi della direttiva le informazioni di cui al capoverso 4 possono essere riportate anche su un foglio illustrativo.

Per FTS [70] non è chiaro come si debbano etichettare gli oggetti trattati (ad es. i tessuti antibatterici).

Art. 39 Dichiarazione di microrganismi geneticamente modificati

FRC [142] e acsi [169] accolgono con favore l’obbligo di riportare sull’etichetta i prodotti contenenti OGM. Le soglie di tolleranza vanno mantenute al livello più basso possibile e aggiornate periodicamente alle tecnologie più recenti.

Art. 40 Scheda di dati di sicurezza

Le schede di dati di sicurezza devono essere accettate dalle autorità anche in lingua inglese. SKW [62] ritiene che gli oneri di traduzione in una lingua nazionale siano sproporzionati.

Capitolo 6: Impiego di biocidi Art. 41 Obbligo di diligenza

BD ZH [119] chiede che il testo venga adattato all’articolo 4 OEDA affinché i prodotti del metabolismo e i rifiuti di biocidi contenenti microrganismi non possano costituire pericolo per l’essere umano e l’ambiente.

GE [122] e JU [168] ritengono che il controllo cantonale dell’impiego di biocidi comporti notevoli oneri supplementari.

Art. 43 Fornitura

Per ACIMA [40], Ciba [51], SGCI [56], ecoswiss [60], SKW [62] e FSD [111] il divieto di fornire prodotti tossici a consumatori finali privati di cui all’allegato 1.10 Capitolo 21 ORRPChim esula dalle disposizioni della direttiva 98/8/CE. Per taluni tipi di prodotti non è opportuno basarsi solamente sul potenziale di pericolo senza analizzare il rischio.

Art. 46 Restrizioni di impiego

BD ZH [119] ritiene che le disposizioni non siano formulate in modo chiaro.