Progetto
Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 4 pagine
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LF sui binari di raccordo
m. impresa ferroviaria: un’impresa che effettua trasporti ferroviari.
Art. 3 Obbligo di concedere il raccordo
Il gestore dell’infrastruttura deve concedere il raccordo alla sua rete se questo non compromette lo svolgimento e la sicurezza dell’esercizio ferroviario nonché l’estensione futura degli impianti ferroviari e ne è comprovato il bisogno. Egli non può imporre condizioni sproporzionate per la concessione del raccordo.
Art. 6 Contratto di raccordo
1 Il gestore dell’infrastruttura e il raccordato regolano i loro rapporti in un contratto di raccordo che disciplina in particolare la costruzione, l’esercizio e la manutenzione dei binari di raccordo.
2 Al contratto di raccordo è allegato un piano di situazione che informa sui fondi toccati dal binario di raccordo, sui punti di congiunzione nonché sull’ubicazione delle strutture importanti. Il piano descrive inoltre i rapporti di proprietà nonché i diritti reali ed eventuali diritti obbligatori in relazione con il binario di raccordo.
3 Abrogato
Art. 7-9
Abrogati
Art. 11 cpv. 1 lett. b e cpv. 2
1 Salvo convenzione contraria, il raccordato assume le spese di:
b. adattamento e sistemazione di impianti del gestore dell’infrastruttura resi necessari dalla costruzione, dalla sistemazione e dall’esercizio del binario di raccordo.
2 La Confederazione può sussidiare la costruzione dei binari di raccordo giusta gli articoli 18 e 19 della legge federale del 22 marzo 19854 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata.
Art. 12 cpv. 1 e 2
1 Il Consiglio federale decide se e in che misura le prescrizioni relative alla sicurezza previste dalla legislazione ferroviaria e da quella sugli impianti elettrici si applicano alla costruzione, all’esercizio e alla manutenzione dei binari di raccordo.
2 Le disposizioni sulla responsabilità della legge del 20 dicembre 19575 sulle ferrovie (art. 40b-40e) si applicano parimenti ai raccordati e ai coutenti.