Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/64: Revisione della legge sui brevetti · 53 pagine
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l'ingegneria genetica. RA1 propone pertanto un’armonizzazione con l’articolo 9 LIG5. Uni ZH – unitectra si oppone al fatto che le autorità di rilascio del brevetto debbano va lutare tra le sofferenze inflitte agli animali da una modificazione dell’identità genetica e i possibili vantaggi per la scienza. Questa tematica rientra nell’ambito di competenza della legge sull’ingegneria genetica. Soltanto la ASR approva la proposta.
Secondo OW, SH e USC bisogna evitare che una formulazione troppo vasta delle rivendi cazioni consenta di raggirare l’esclusione dal brevetto di varietà vegetali e razze animali (art. 2 cpv. 4 lett. a AP LBI). USC propone di brevettare soltanto i procedimenti di modifi cazione di vegetali e animali. Con la protezione di procedimenti derivati sarebbe possibile proteggere anche le piante e gli animali corrispondenti. Vi è inoltre da chiedersi se non sia sufficiente la protezione delle varietà vegetali. ASR e AGORA invece sono favorevoli all’esclusione, anche se non è valida per le rivendicazioni relative a piante o animali. ASR richiede, nel campo dell’allevamento degli animali, un privilegio dell’agricoltore che con senta l’ulteriore allevamento mediante l’utilizzo di animali geneticamente modificati ai fini dell’allevamento. AGORA esprime scetticismo riguardo alla brevettabilità di procedimenti tecnici e microbiologici. PCS, PES e PS, le organizzazioni per lo sviluppo, la protezione dell’ambiente, la protezione degli animali e per la tutela dei consumatori (Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, FO, GenAu, Greenpeace, KoBE, KoBS, Med, sag, SGSG, USDC, FPC, SPIB, StopOGM, PSA, SVBW e Swissaid) nonché fcps e GS respin gono la brevettabilità di piante e animali nonché delle loro parti. La proposta di legge è considerata una violazione della dignità della creatura oppure un modo per raggirare l’attuale divieto di brevettare varietà vegetali e razze animali. Secondo numerosi parteci panti non si dovrebbero più rilasciare brevetti per i procedimenti tecnici e microbiologici e i procedimenti di coltura e di raccolto. Secondo FMH gli animali e le piante non sono né es seri umani né cose. Per questo motivo occorre trovare una soluzione alternativa sotto for ma di una norma di protezione propria. Una maggioranza della CENU ritiene invece che in linea di principio la brevettabilità di piante e animali debba essere autorizzata. SSIC acco glie positivamente la codificazione della giurisprudenza dell’Ufficio europeo dei brevetti e RA2 la possibilità di brevettare procedimenti microbiologici.
L’attuale esclusione della protezione mediante brevetto dei metodi per il trattamento chi rurgico, terapeutico e dei metodi diagnostici applicati al corpo umano o animale (art. 2 cpv. 4 lett. b AP LBI) è considerata troppo restrittiva da PCS, PES e PS, dalle organizzazioni per lo sviluppo, la protezione dell’ambiente, la protezione degli animali e per la tutela dei consumatori, (Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, FO, GenAu, Greenpeace, KoBE, KoBS, Med, sag, SGSG, USDC, FPC, SPIB, StopOGM, STS, SVBW e Swissaid) nonché da fcps e GDS. I metodi di trattamento chirurgico, terapeutico e i metodi diagnosti ci dovrebbero essere esclusi dal brevetto, indipendentemente dal fatto che siano applicati al corpo umano o al di fuori di esso. Le sostanze e i composti di sostanze utilizzati nell’ambito di tali trattamenti dovrebbero parimenti essere esclusi dal brevetto. SSMI au
5 Legge federale del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica nel settore non umano (Legge