Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/64: Revisione della legge sui brevetti · 53 pagine

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alla protezione di sostanza vincolata allo scopo. La proposta permette di evitare retribu zioni esagerate e dipendenze eccessive e una protezione troppo vasta che rischierebbe di frenare la ricerca e di pregiudicare l’innovazione. La protezione di sostanza vincolata allo scopo per sequenze di geni, al contrario della protezione assoluta della sostanza, non di scrimina alcuna tecnologia poiché i geni e le sostanze chimiche si differenziano in modo significativo.

Secondo FMH la limitazione della portata della protezione brevettuale di sequenze di geni non è sufficiente a dissipare i dubbi nei confronti del brevetto di geni e non porta a risultati accettabili.

Dal punto di vista redazionale, diversi pareri chiedono una chiarificazione dei termini «se quenza sviluppata sinteticamente» e «funzione» (BIO SUISSE, Blauen Institut, CENU, DB, FO, GenAu, Greenpeace, CNE, sag, SBA, SGSG, FPC, Swissaid, ASCPI, ACBIS). SBA fa notare inoltre che non è chiaro se, per una sequenza già brevettata con una nuova appli cazione specifica, sia possibile far valere la protezione di sostanza vincolata a questa ap plicazione o soltanto far valere la protezione dell’utilizzazione. La portata della protezione deve essere specificata nel senso di una protezione della sostanza vincolata all’applicazione.

La regolamentazione delle sequenze di nucleotidi che si sovrappongono ha suscitato po chi commenti. AIPPI la considera superflua. Se le parti di sequenze non sono essenziali per la funzione, non possono essere oggetto di brevetto. Al contrario se queste parti espli cano una funzione, sono allora essenziali e brevettabili. Il capoverso non riguarda dunque l’effetto ma la portata della protezione dei brevetti, è pertanto determinante soltanto l’articolo 69 CBE. RA1 e ASCPI fanno osservare che, in virtù di questa regolamentazione, una sovrapposizione in regioni che non siano essenziali per la funzione del gene porte rebbe sempre ad una dipendenza, anche qualora la sovrapposizione fosse lieve.

Articolo 9 Eccezioni riguardanti gli effetti del brevetto

Le eccezioni riguardanti gli effetti del brevetto sono considerate fondamentalmente positi ve in tutti i pareri pervenuti, salvo uno. I pareri divergono sulle singole eccezioni.

In merito all’autorizzazione degli atti eseguiti nel settore privato per scopi non commer ciali (art. 9 cpv. 1 lett. a AP LBI) si esprimono soltanto alcuni partecipanti. PS, AIPPI, FRC e PA6 sono favorevoli a questa disposizione. Economiesuisse e FH temono che sia un ostacolo alla lotta contro le contraffazioni e la pirateria. Chiedono pertanto di stralciare l’eccezione a favore degli atti eseguiti nel settore privato per scopi non com merciali. ACSOEB e ASCPI suggeriscono di chiarire che la favorizzazione e l’agevolazione per l’uso privato a scopi commerciali sono comprese negli effetti del brevetto. Secondo W.J. J. questa eccezione si desume già a contrario dall’articolo 8 LBI.