Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/64: Revisione della legge sui brevetti · 53 pagine

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proposta è inoltre incompatibile con la direttiva europea sulla biotecnologia. Da più parti è suggerita una regolamentazione in virtù della quale la protezione derivante da una rivendi cazione su una sequenza o una sequenza parziale di geni umani è limitata alla parte di sequenza che è essenziale per la funzione descritta concretamente nel brevetto. Roche asserisce inoltre che siccome gli splicing alternativi di un gene in una sequenza si diffe renziano, i brevetti portanti su queste varianti sarebbero comunque indipendenti gli uni da gli altri. La proposta non risolve il vero problema delle domande di brevetto speculative, le cui rivendicazioni sulla sostanza sono troppo vaste. Una limitazione della protezione della sostanza serve a ben poco, poiché in questo caso le sequenze alle quali si estende la ri vendicazione avrebbero comunque la stessa funzione. Gli uffici dei brevetti dovrebbero pertanto continuare a controllare rigorosamente il grado di invenzione e di implementazio ne di quanto rivendicato. Un intervento del legislatore non è dunque necessario. Roche e RA1 ritengono che sia facile raggirare la limitazione della protezione della sostanza me diante una rivendicazione fatta valere su una proteina.

BL, FR, GE e PA1 si dicono scettici o addirittura critici in merito alla proposta. BL auspica che gli argomenti a favore di una protezione assoluta della sostanza siano esaminati co scienziosamente e valutati dal punto di vista etico. La richiesta di una protezione più vasta possibile deve soddisfare criteri etici.

La protezione di sostanza vincolata allo scopo per brevetti genetici è accolta favorevol mente da NE, SO, TG, PPD, UCS, USC, gran parte delle università e degli istituti di ricer ca (Uni GE – FS, Uni NE, Uni – ZH BRI, Uni ZH – RI, Uni ZH – unitectra, PF, sc nat), dalle piccole e medie imprese del settore della biotecnologia (SBA), dal mondo della medicina (SSC, SSGM) nonché da ASR, C.F., KoBE e StopOGM. La regolamentazione permette di evitare che attività di ricerca non svolte siano retribuite in modo esagerato e limita nel con tempo dipendenze eccessive, oltre a rappresentare un incentivo per ulteriori ricerche. Crea così un giusto equilibrio fra i diversi interessi. La protezione di sostanza vincolata allo scopo limiterebbe inoltre brevetti dalla portata troppo vasta e brevetti speculativi, pur rico noscendo la protezione nel caso in cui la funzione del gene è descritta in maniera credibi le. La proposta non è eccessivamente restrittiva poiché permette di proteggere l’effettivo apporto dell’inventore allo sviluppo tecnico. La protezione di sostanza vincolata allo scopo per brevetti sui geni rappresenta l’unica possibilità per prevenire che un brevetto relativo a un gene ostacoli la ricerca di altri e garantisce una protezione appropriata e efficace. Le ri serve espresse dal mondo dell’industria sono considerate meno importanti dei problemi creati dal rilascio di brevetti speculativi a causa di una protezione brevettuale troppo vasta. Secondo Uni GE – FS occorrerebbe includere anche le sequenze di geni sviluppate sinte ticamente poiché una sequenza corrispondente potrebbe essere scoperta successivamen te in natura.

Nel caso in cui la brevettabilità di parti del corpo umano fosse mantenuta, ZH, PCS, PES, PS, le organizzazioni per lo sviluppo, la protezione dell’ambiente e per la tutela dei con sumatori (BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, FO, GenAu, Greenpeace, sag, SGSG, FPC, Swissaid) nonché il mondo dell’etica (CENU, CNE, fcps, Uni ZH – EZ) si dicono favorevoli