Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/64: Revisione della legge sui brevetti · 53 pagine

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BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, FO, GenAu, Greenpeace, KoBE, KoBS, Med, sag, fcps, SGSG, USDC, FPC, StopOGM, Swissaid e WWF) poiché considerata troppo vasta. Al contrario è accolta favorevolmente dalle organizzazioni giuridiche (AIPPI, PA6, FSA, Uni GE – FD e Uni NE). Uni NE sottolinea che la regolamentazione dell’esaurimento, il privile gio dell’agricoltore, il privilegio del coltivatore e l’eccezione relativa all’incrocio permettono di trovare il giusto equilibrio. Anche la CNE è favorevole, per motivi di parità di trattamento, all’estensione della protezione derivata della sostanza ai prodotti risultanti dalla riprodu zione.

Articolo 8b Continuazione degli effetti della protezione per il materiale biologico

BE, KoBS, PSR, SPIB, SVBW, Uni GE – FS e WWF respingono la proposta relativa alla continuazione degli effetti della protezione per il materiale biologico (art. 8b AP LBI). Le organizzazioni per lo sviluppo, la protezione dell’ambiente e per la tutela dei consumatori (BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, FO, GenAu, Greenpeace, Med, sag, SGSG, FPC, Sto pOGM, Swissaid) auspicano una regolamentazione contraria. Se la brevettabilità del ma teriale biologico e dei geni è mantenuta, PES e PS chiedono che la legge esiga che l’informazione genetica soddisfi una funzione essenziale nel prodotto nel quale è incorpo rata. Il PCS considera che questa disposizione non sia più necessaria, qualora i brevetti sui geni vengano vietati. Le organizzazioni giuridiche (AIPPI, PA6, FSA, Uni GE – FD e Uni NE) accolgono positivamente questa proposta.

Articolo 8c Protezione di sequenze e sequenze parziali di geni

L’industria farmaceutica (FIT, Intergenerika, Interpharma, Roche, SSIC, vips), appoggiata da AG, BS, GR, ZG, PLR, UDC, dalle associazioni economiche (economiesuisse, Centre patronal, FER, HaBa, SGV – CVAM), da una parte delle organizzazioni giuridiche (AIPPI, D.J., LES, PA6, RA1, RA2, FSA, Uni GE – FD, ACBIS) nonché da ASSM, ASST e Gen Suisse respinge la proposta di limitare alla funzione dichiarata gli effetti del brevetto che ha per oggetto una sequenza di geni (art. 8c cpv. 1 AP LBI). Vedono nella protezione di sostanza vincolata allo scopo un indebolimento troppo marcato della protezione mediante brevetto nel campo innovativo della biotecnologia. La limitazione della portata non offre una protezione adeguata, pregiudica la competitività e compromette la ricerca nel campo della biotecnologia. Affinché anche in futuro si continui ad investire nel campo della ricerca e dello sviluppo, va garantita una protezione assoluta della sostanza. Per prendere in con siderazione i timori dovuti a dipendenze eccessive tra rivendicazioni relative a sequenze di geni e domande di brevetto con indicazioni speculative circa le funzioni, non è necessario fissare una limitazione generale a livello di legge. È sufficiente l’esame delle condizioni di rilascio del brevetto, effettuato caso per caso. Un ostacolo per la scienza può essere sor montato grazie al privilegio della ricerca e all’introduzione di una licenza legale per stru menti di ricerca. La protezione limitata della sostanza è contraria all’Accordo TRIPS6. La

6 Accordo del 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Allegato 1C all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio); RS 0.632.2.