Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/64: Revisione della legge sui brevetti · 53 pagine

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to elevate poste ai futuri agenti di brevetti rischierebbero inoltre di produrre l'effetto contra rio: una piccola, esclusiva cerchia di agenti di brevetti favoriti dal monopolio di rappresen tanza e al sicuro da ogni concorrenza potrebbe cedere alla tentazione di privilegiare singo li mandati. Sussisterebbe inoltre il rischio di oneri di lavoro eccessivi con tutti gli inconve nienti qualitativi del caso.

AIPPI e PA6 auspicano ampie competenze di rappresentanza per gli agenti di brevetti. I noltre anche gli agenti di brevetti impiegati dovrebbero poter assumere mandati nell'ambito del loro rapporto di lavoro. Condivide tale parere anche ACBIS. TF ritiene che, considerate le conoscenze specifiche necessarie in materia di diritto processuale, occorra un esame approfondito per stabilire in quale misura, nelle questioni litigiose, gli agenti di brevetti debbano essere ammessi come mandatari accanto agli avvocati.

FR suggerisce di adeguare le condizioni personali per gli agenti di brevetti in base alla legge sugli avvocati. ZG reputa problematico conferire agli agenti di brevetti la possibilità di firmare in qualità di società anonime (disparità di trattamento nei confronti degli avvoca ti).

RA2 sottolinea l'importanza di proteggere il titolo; FER si dice favorevole al riconoscimento dell'agente dei brevetti europeo per cittadini svizzeri.

SG respinge la procedura proposta per la legge federale sugli agenti di brevetti, e in parti colare la rinuncia a una procedura di consultazione formale.

4.8.2 Osservazioni sull'articolo 13 capoverso 2 AP LBI

Uni ZH – unitectra e PF respingono un diritto di rappresentanza esclusivo per agenti di brevetti e avvocati. Oggi unitectra e ETH transfer rappresentano le Università di Berna e di Zurigo risp. il Politecnico di Zurigo nelle procedure in materia di brevetti dinanzi alle autori tà amministrative svizzere. Ciò comporta costi alquanto ridotti. Uni ZH – unitectra e PF ri tengono che ogni persona fisica o giuridica debba avere la facoltà di depositare, in qualità di mandatario, domande di brevetto svizzero, europeo o internazionale all'IPI (cfr. art. 9 cpv. 1 OBI).

ASCP ritiene irragionevole limitare agli avvocati indipendenti (iscritti) la facoltà di rappre sentare clienti in una procedura amministrativa.

Per economiesuisse, AIPPI, LES, PA6 e swissmem manca un disciplinamento analogo a quello previsto all'articolo 133 capoverso 3 CBE, in base a cui gli impiegati di persone giu ridiche con sede in Svizzera possono rappresentare le società del gruppo. Chiedono per tanto che venga inserito un nuovo capoverso formulato in tal senso.