Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/64: Revisione della legge sui brevetti · 53 pagine
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4.9 Provvedimenti per lottare contro le contraffazioni e la pirateria
4.9.1 Osservazioni generali
In pochi hanno commentato l'introduzione dei provvedimenti per lottare contro le contraffa zioni e la pirateria. I provvedimenti proposti (intervento dell'Amministrazione delle dogane, estensione dell'obbligo di dare informazioni e obbligo di comunicare le sentenze passate in giudicato) sono sostanzialmente accolti con favore (AR, NE, ZH, TF, economiesuisse, FH, FSA, RA1, RA2, PA3, PA6, AIPPI, ACSOEB, santésuisse, swissmem, SUISA, USAM
– CVAM, Centre patronal, W. J. J.). I pareri pervenuti sollevano singole questioni tecnico giuridiche oppure chiedono ulteriori strumenti per combattere le contraffazioni e la pirate ria. Viene pure approvato l'adeguamento parallelo della legge sulla protezione dei marchi, della legge sul design e della legge sul diritto d'autore. In merito si vedano i commenti del le singole disposizioni (n. 4.9.2).
A tal proposito economiesuisse e FH chiedono di estendere gli effetti del brevetto agli atti eseguiti nel settore privato per scopi non commerciali. In merito si veda quanto esposto supra al numero 4.1.2 (art. 9 cpv. 1 lett. a AP LBI).
4.9.2 Osservazioni sui singoli articoli
Articolo 8 Effetti del brevetto
L'inserimento del transito al capoverso 2 è considerato un progresso nella lotta contro le contraffazioni e la pirateria (AIPPI, Centre patronal, economiesuisse, FH, RA1, FSA, USAM). Alcuni (AIPPI, economiesuisse, FH, RA1, FSA) hanno tuttavia espresso preoccu pazioni in merito al capoverso 3, secondo cui il transito non può essere vietato se il titolare del brevetto non può vietare l'importazione nel Paese di destinazione. Si teme che tale ec cezione dia adito ad abusi e attutisca l'effetto del nuovo provvedimento. PA2 e ACSOEB, pur non essendo di principio contrari all'eccezione prevista, chiedono che il tenore del ca poverso 3 venga esplicitato.
Articolo 60 capoverso 3 e articolo 70a Comunicazione delle sentenze
USAM – CVAM, AIPPI, Centre patronal, PA3, PA6, RA1 e santésuisse approvano la pro posta. Il TF ritiene che il flusso di informazioni sia auspicabile sul piano internazionale e nazionale e che le sentenze vadano rese accessibili, in una forma adeguata, pure ai tribu nali e ai tribunali arbitrali. Anche W.J. J. propone un'aggiunta in merito, suggerendo che l'IPI renda le sentenze gratuitamente disponibili al pubblico.
Articolo 66 capoverso 1 lettera b Obbligo di dare informazioni
ZH, AR, USAM – CVAM, FSA, RA1, AIPPI, PA3, PA6, santésuisse e Centre patronal ap provano la disposizione.