Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/79: Decreto federale che approva la Convenzione dell'Aja relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento · 44 pagine
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4 Ripercussioni del progetto
4.1 Ripercussioni di ordine finanziario e sul personale
La ratifica della Convenzione dell’Aia sui trust e la legislazione d’accompagnamento prevista dall’avamprogetto non comportano conseguenze di ordine finanziario per la collettività.
4.2 Ripercussioni sull’informatica
Non si prevedono ripercussioni sull’informatica.
4.3 Ripercussioni sull’economia
L'incremento della certezza del diritto derivante dalla ratifica della Convenzione rafforzerà la piazza finanziaria svizzera, creando presupposti migliori per l’istituzione e l’amministrazione dei trust nel nostro Paese. Il trust è uno strumento molto apprezzato da buona parte della clientela straniera. Migliorando la certezza del diritto si evita che attività esistenti vengano trasferite all’estero, verso nuovi centri che stanno specializzandosi nell’amministrazione di trust (come ad es. Singapore). Parallelamente, con la ratifica si potrà offrire una valida alternativa agli investimenti nelle aree offshore, sottoposte a pressioni internazionali sempre più energiche.
5 Rapporti con il diritto europeo
Il diritto europeo non prevede che poche disposizioni sul trust. La Convenzione di Roma riguardante il diritto applicabile ai debiti contrattuali e il «progetto preliminare di proposta di regolamento del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali» escludono espressamente il trust dal proprio campo d'applicazione. La Convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale nonché il relativo Regolamento (CE) no 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale contengono singole disposizioni sulla questione della competenza giurisdizionale nelle cause connesse con un trust. Analoghe disposizioni sono contemplate anche dall'«accordo parallelo» alla Convenzione di Bruxelles conclusa il 16 settembre 1988 tra gli Stati della Comunità europea e dell’AELS, vale a dire la Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (RS 0.275.11), la quale è in vigore anche per la Svizzera. La Convenzione di Lugano non è toccata dalla ratifica della Convenzione dell’Aia sui trust né dagli adeguamenti della legislazione nazionale previsti dall’avamprogetto. L’articolo 149a LDIP deve infatti cederle il passo (art. 1 cpv. 2 LDIP). Tuttavia, nell’elaborare l’articolo 149a LDIP si è comunque tenuto conto del fatto che le disposizioni proposte si sovrappongono a quelle della Convenzione di Lugano.