Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/79: Decreto federale che approva la Convenzione dell'Aja relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento · 44 pagine
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di segregazione e dimostrare che i creditori erano al corrente, o avrebbero dovuto esserlo, dell’esistenza di un rapporto di trust.
Il primo avamprogetto contemplava un articolo 242a che prevedeva espressamente la possibilità di un’azione di segregazione per i trust (capoverso 2). Nella convinzione che le norme vigenti (art. 242 cpv. 2 LEF) siano sufficienti, abbiamo rinunciato a una simile disposizione. Nel primo progetto si era già deciso di rinunciare all’inserimento di norme sulla segregazione dei beni conferiti in trust nell’ambito dell'esecuzione in via di pignoramento diretta contro il trustee. Anche in tal caso si applicano le norme vigenti. Chi afferma che un oggetto pignorato fa parte di un trust procederà in base all’articolo 107 o all’articolo 108 LEF, a dipendenza del fatto che l’oggetto in questione si trovi esclusivamente in possesso del debitore oppure in possesso o copossesso del trust (in quanto terzo). Per stabilire, nei rapporti tra trust e trustee, chi detenga il possesso dell’oggetto in questione si devono applicare le stesse regole che valgono tra una persona giuridica e i propri organi.
2.5 Rinuncia all’inserimento di disposizioni sulla vigilanza
A prescindere dall'adozione della normativa proposta dal presente progetto, il legislatore elvetico resta libero di emanare disposizioni in materia di vigilanza in rapporto con i trust. Può ad esempio assoggettare i trust a una vigilanza analoga a quella prevista per le fondazioni, oppure può subordinare al rilascio di un permesso ufficiale l’esercizio a titolo professionale dell’attività di trustee.
I pareri pervenuti nell’ambito della preconsultazione si oppongono tuttavia all'istituzione di disposizioni speciali in materia di vigilanza sui trust. Nondimeno, parte degli interpellati sostiene che, con la ratifica della Convenzione, in Svizzera si dovrebbe introdurre un obbligo di autorizzazione per i trustee. Il presente avamprogetto non contiene una siffatta disposizione. Il Consiglio federale ha però incaricato una commissione peritale, presieduta dal professor Ulrich Zimmerli, di elaborare un progetto di «legge federale sulla sorveglianza dei mercati finanziari (FINMAG)». Allo stato attuale, il relativo avamprogetto prevede di condensare in un’unica legge le norme sulla vigilanza statale oggi contemplate dalla legge sulle obbligazioni fondiarie, dalla legge sul contratto d’assicurazione, dalla legge sui fondi d’investimento, dalla legge sulle banche, dalla legge sulle borse e da quelle sulla sorveglianza delle assicurazioni. Anche i compiti di vigilanza sarebbero attribuiti a una sola e unica autorità, la «FINMA». Sono attualmente al vaglio, in particolare, l’opportunità di integrare in tale legge eventuali altre autorità attive nel campo della vigilanza sui mercati finanziari (ad es. l’autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro) nonché l’eventuale assoggettamento dei gestori di patrimoni indipendenti e di altri intermediari finanziari alla vigilanza globale della nuova autorità. La categoria dei gestori di patrimoni e altri intermediari finanziari comprende anche i trustee che esercitano la funzione a titolo professionale. Pertanto, la commissione Zimmerli dovrebbe chinarsi sulle questioni dell’assoggettamento di tale categoria di persone a una vigilanza statale e dell’obbligo di autorizzazione, tanto più che non parrebbe opportuno sottoporre i trustee a un regime diverso da quello cui soggiacciono gli altri gestori di patrimoni, tra cui ad esempio i fiduciari.