Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/79: Decreto federale che approva la Convenzione dell'Aja relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento · 44 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 41Fedlex · Rapporto esplicativo
Benché l’Italia abbia rinunciato a una legge d'attuazione, la prassi italiana impone ai trustee di registrare la loro posizione nel registro fondiario e nel registro degli azionisti. Quanto alla Svizzera, un obbligo d’iscrizione nel registro degli azionisti non appare giustificato, in quanto detto registro non è dotato di alcun effetto di pubblicità. L'obbligo di iscrizione potrebbe tutt’al più rivelarsi utile dal profilo della trasparenza (lotta contro il riciclaggio di denaro, ecc.).
Il Lussemburgo ha emanato una legge composta di 15 articoli, due dei quali riguardano la ratifica della Convenzione nonché le relative dichiarazioni e riserve. Quattro articoli disciplinano i rapporti tra la Convenzione e il diritto civile.
Il primo capoverso dell’articolo 2 dispone che il trustee dev’essere trattato come proprietario del patrimonio conferito in trust. Il capoverso 2 della stessa norma precisa quindi che la regola di cui al capoverso 1 non pregiudica il principio della separazione legale tra il patrimonio conferito in trust e il patrimonio personale del trustee, principio sancito dall’articolo 11 della Convenzione. Dal punto di vista della Svizzera, conviene rinunciare a una disposizione analoga all’articolo 2 della legge lussemburghese. I diritti sul patrimonio conferito in trust sono determinati dal diritto applicabile in virtù della LDIP ai singoli elementi patrimoniali. Se si applica il diritto svizzero (com’è il caso ad es. per le cose situate in Svizzera), secondo il diritto vigente il trustee è già considerato come avente diritto a pieno titolo.
L’articolo 10 della legge lussemburghese prevede che, nell’ambito di transazioni relative a diritti reali su beni immobili, i rapporti fiduciari o di trust eventualmente esistenti debbano essere menzionati nel registro fondiario. Secondo l’articolo 11, i fiduciari e i trustee devono provvedere affinché il rapporto fiduciario o di trust sia menzionato anche negli altri registri pubblici. Nel presente avamprogetto, questi aspetti sono regolati dall’articolo 149c. La regolamentazione prevista è più esauriente di quella lussemburghese in quanto definisce anche le conseguenze di un'eventuale inadempienza.
L’articolo 12 disciplina la questione delle prescrizioni di forma applicabili ai rapporti fiduciari e ai trust che interessano immobili, navi o aeromobili. Dal punto di vista svizzero, non è necessario adottare alcuna norma al riguardo. In virtù dell’articolo 8 della Convenzione, la questione della validità formale di un trust è regolata dal relativo statuto. Il trasferimento di diritti reali, invece, continua a essere retto dal diritto applicabile ai beni in questione (art. 4 Conv.), il quale determinerà anche se il negozio obbligatorio soggiacente debba rispettare delle condizioni di forma.
Gli articoli 4 - 9 modificano parzialmente il diritto fiduciario lussemburghese. Come abbiamo già avuto modo di esporre (n. 2.3), il presente avamprogetto rinuncia invece a questo tipo di disposizioni.
Gli articoli 13, 14 e 15 della legge lussemburghese contengono soltanto disposizioni finali.
Il progetto del Principato del Liechtenstein non prevede per ora una legge d’applicazione, ma la questione è tuttora in sospeso. Sotto questo aspetto, il Liechtenstein si trova in una situazione particolare, dato che il diritto privato interno prevede un istituto giuridico (la «Treuhänderschaft») simile al trust.