Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/79: Decreto federale che approva la Convenzione dell'Aja relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento · 44 pagine
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Hanno fatto uso della possibilità di estensione soltanto gli Stati seguenti: il Regno Unito, il Canada, la Cina (per Hong Kong) e, unico Stato con ordinamento civilistico, il Lussemburgo.
2.7.3 Articolo 21
È opportuno rinunciare anche a una riserva basata sull’articolo 21. In primo luogo, la norma non ha molto senso, dato che si riferisce soltanto al capitolo III della Convenzione e non al capitolo II, al quale il capitolo III è inscindibilmente legato. Secondariamente, essa tende a relativizzare l’effetto erga omnes della Convenzione, il che non è auspicabile dal punto di vista della Svizzera. Con la ratifica della Convenzione ci si prefigge di disciplinare per quanto possibile in modo chiaro e unitario la questione del diritto applicabile ai trust. Non sarebbe pertanto logico frantumare il campo d’applicazione territoriale della Convenzione.
Sinora nessuno degli Stati membri si è avvalso della facoltà di formulare questa riserva.
2.7.4 Articolo 22
Una riserva ai sensi dell’articolo 22 limiterebbe anch’essa inutilmente il campo d’applicazione della Convenzione, nocendo inutilmente all’unificazione e alla certezza del diritto.
Neanche questa possibilità è stata sin qui sfruttata da alcuno Stato membro.
3 Diritto comparato
La Convenzione dell’Aia sui trust è già stata ratificata da quattro Stati a ordinamento civilistico: l’Italia, l’Olanda, Malta e, di recente, anche il Lussemburgo.
L’Olanda ha adottato una legge d’applicazione (Wet coflictenrecht trusts [WCT]) contenente due disposizioni di raccordo con il diritto civile nazionale.
L’articolo 3 WCT ricalca l’articolo 12 della Convenzione, ma tralascia l’emistichio «a meno che ..... ovvero incompatibile con essa», il che coincide all’atto pratico con l’articolo 149d capoverso 1 del progetto Thévenoz. Il presente avamprogetto, come detto, si spinge oltre e prevede l’iscrizione obbligatoria nei registri pubblici esistenti.
L’articolo 4 WCT dispone che le norme nazionali relative al trapasso di proprietà, alle garanzie o alla protezione dei creditori non ostano, in caso di insolvenza, agli effetti previsti all’articolo 11 della Convenzione. La disposizione tiene conto in particolare dell’articolo 3:84 capoverso 3 del Codice civile olandese, secondo cui il trasferimento di una cosa avviene senza valida causa se il trapasso è inteso come mera garanzia e non è finalizzato al trasferimento nel patrimonio del destinatario. Non è tuttavia necessario sapere se questa norma sia davvero d’ostacolo al riconoscimento di un trust straniero ai sensi dell’articolo 11 della Convenzione, dal momento che in ogni caso l’ordinamento giuridico elvetico non prevede una disposizione analoga.