Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/79: Decreto federale che approva la Convenzione dell'Aja relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento · 44 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo
2.6 Rinuncia all’inserimento di norme di diritto fiscale
Le autorità fiscali hanno già a che fare con i trust. La prassi non è tuttavia uniforme e per questa ragione in sede di preconsultazione le banche hanno raccomandato all’Amministrazione federale delle contribuzioni di costituire un gruppo di lavoro, precisando tuttavia che i lavori di tale gruppo non dovranno ritardare la ratifica della Convenzione.
Attualmente il desiderio di veder costituito un gruppo di lavoro sta per essere esaudito. In ogni caso, il compito dovrebbe essere assunto dalla Conferenza fiscale svizzera (Schweizerische Steuerkonferenz, SSK). Il programma prevede che un gruppo di lavoro si incaricherà di elencare i problemi fiscali connessi con l’istituto del trust e di proporre delle soluzioni che in un secondo tempo saranno messe a fuoco in una circolare della SSK o dell’Amministrazione federale delle finanze.
2.7 Dichiarazioni e riserve relative alla Convenzione
2.7.1 Articolo 16 capoverso 3
La Svizzera non ha motivo di ricorrere alla riserva di cui all’articolo 16 capoverso 3 della Convenzione. Ha invece interesse ad applicare il capoverso 2 dell’articolo 16, cui accenna il capoverso 3 della stessa disposizione; in effetti, in virtù del capoverso 2 le autorità svizzere potrebbero applicare l’articolo 19 LDIP anche nell'ambito della Convenzione.
I soli Stati firmatari che abbiano formulato una riserva ai sensi dell’articolo 16 capoverso 3 sono il Regno Unito, la Cina (per Hong Kong), il Canada (per lo Stato di Alberta) e il Lussemburgo.
2.7.2 Articolo 20 capoverso 1
Conviene rinunciare anche a una dichiarazione ai sensi dell’articolo 20 capoverso 1 della Convenzione, poiché non è noto che cosa si intenda in realtà per «trust costituiti in base a una decisione giudiziaria», tanto più che il testo inglese («declared by judicial decisions») e quello francese («créés par une décision de justice») non coincidono. Un'eventuale dichiarazione non farebbe dunque che creare un’inutile confusione.
L’implied e il resulting trust (cfr. n. 1.2.1) rientrano nel campo d’applicazione della Convenzione anche in assenza di un'apposita dichiarazione, in quanto si tratta di entità costituite per atto giuridico. A giusta ragione, la Convenzione non riguarda invece il constructive trust che, come detto, non rappresenta un vero e proprio trust e dev’essere assoggettato allo statuto del rapporto giuridico soggiacente. Una dichiarazione di estensione potrebbe essere eventualmente vantaggiosa per i trust istituiti da un tribunale con giudizio costitutivo, purché si tratti di veri e propri trust con struttura simile a quella di una fondazione, e non invece, come nel caso del constructive trust, dell’applicazione analogica degli effetti previsti dal diritto dei trust ad altri rapporti giuridici. La rilevanza pratica di questi casi è comunque dubbia.