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Consultazione 2004/8: Revisione dell'Assicurazione malattia: progetti delle leggi 1 · 99 pagine

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Consiglio federale ë giunto alla medesima conclusione e ha rinunciato a proporre al Parlamento,neI qua(ilo deI suo messaggiodeI 18 settembre2000 sulla (seconda) revisione della LAMal (FF 2001 631), una soppressione dell'obbligo di contrarre concernentetutti i fornitori di prestazioni attivi neI senore ambulatoriale.Si ë perÖ pronunciato a favore di una soppressionelimitata ai fornitori che hanno compiuto i 65 anni. Per diverse ragioni, iI Consiglio federale ha tuttavia rinunciato a sostenere la sua proposta durante i dibattiti parlamentari.

1.2 Seconda revisione della LAMal

In occasione delle deliberazioni sulla secondarevisione della LAMal, la Conferenza di conciliazione ha adottato un modelle di soppressione parziale dell'obbligo di contrarre, che ë tuttavia stato respinto in occasione del voto fInale in seno al

Consiglio nazionale con l’insieme del progetto di revisione. Questo modello

conteneva in particolare le proposte seguenti:

Per essere ammessi ad esercitare la propria attivitä a carico dell'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie,i fornitori di prestazioni devono

concludere un contratto di autorizzazione con uno o piü assicuratori, se sono attivi neI settore ambulatoriale, o fornire tutte le prestazioni neI quadro di una rete di cure coordinate, una forma particolare di assicurazione fondata su un contratto concluso tIa uno o pitr assicuratori e un gruppo di fornitori di prestazioni.

e Ifornitori di prestazionie gli assicuratorisonoliberi di sceglierei loro partner

contrattuali. Questa libertä ë subordinata al rispetto di una serie di condizioni (economicita e qualitä delle prestazioni, garanzia di una copertura sanitaria sufficiente, rispetto della legge sui cartelli) ed ë esclusa in un caso particolare (pazienti anziani che soffrono di malattiecroniche e che hanno una relazione terapeutica durevole con i fornitori di prestazioni in questione).

I Cantoni sono tenuti a determinare neI settore ambulatoriale il numero di

fornitori di prestazioni necessario per garantire la copertura sanitaria e la libertä di scelta del rapporto assicurativo. Gli assicuratori malattie sono tenuti a

concludereun contrattodi autorizzazionecon un numerodi fornitoridi

prestazioni almeno uguale a quello stabilito daI Cantone. 11Consiglio federale fissa Ia data entro la quale i Cantoni devono aver determinato questo numero. Fino ad allora. le cifre relative alla copertura in termini di cure, fissate sulla base dell’articolo 55a T,AMal, hanno valore di numeri minimi.

Ifornitori di prestazioni e gli assicuratori possono portare il rifiuto di concludere un contratto di autorizzazione davanti a una commissione arbitrale cantonale che

statuisce a titolo definitivo, composta da due rappresentanti delle loro rispettive organizzazioni e da un rappresentantedel Cantone, iI quale la presiede.

I contratti di autorizzazione sono conclusi per una durata minima di quattro

anni. Ë possibile scioglierli per la fine di un anno civile con un termine di

disdetta di 18 mesi. La disdetta deve essere motivata se iI fornitore di prestazioni lo richiede.

Gli assicuratori sono tenuti a concludere un contratto di autorizzazione di una

durata transitoria di quattro anni con tutti i fornitori di prestazioni attivi neI