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Consultazione 2004/8: Revisione dell'Assicurazione malattia: progetti delle leggi 1 · 99 pagine
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Articoto 65a capoverso 4 (mio\20)
La disposizione che prevede che i premi non debbano superare una determinata quota del reddito potrebbe far si che venga annullato l’incentivo degli assicurati a scegliere un assicuratore che propone un premio conveniente. Per questa ragione come parametro di calcolo non va adottato il premio attuale pagato dall’assicurato, bensi un premio di riferimento. II premio di riferimento deve essere sempre inferiore al premio medio determinanteper iI Cantone (per la regione), in modo da rafforzare l’incentivo alla scelta di un assicuratorepiÜ conveniente. Nell’interesse di un’armonizzazione a live110nazionale, il Consiglio federalefissa per ciascun Cantone i premi di riferimento determinantiper il calcolo del diritto alla riduzione di premio. Per tenere conto delle realtä cantonali sentirä il parere dei Cantoni prima di procedere alla fissazione.
Articoto 65a capoverso5 (nuovo)
II capoverso 5 concretizza il capoverso 1 introducendo un obiettivo sociale, concretizzato in una riduzione scaglionatadei premi differente per le famiglie e per gli altri beneficiari. In effetti il Cantone dovrebbe anzitutto definire almeno quattro categorie di reddito identiche per le famiglie e gli altri aventi diritto e fissare quindi per ciascuna di tali categorie e all’intemo di esse, per ciasctmo dei due gruppi di beneficiari, le partecipazioni massime espresse in percentuale del reddito determinante. Secondo il progetto di legge, tali partecipazioni massime devono essere comprese tra il 2 e iI 10% deI reddito determinante per le famiglie, e t:rail 4 e il 12% per gli altä aventi diritto. Questo procedimento permette a ogni Cantone di determinare esso stesso il proprio onere finanziario, sebbene i premi di riferimento cantonali che permettono di accertare il diritto alla riduzione del premio siano fissati da1Consiglio federale, in confornlitä al capoverso 4.
Come formulato neI progetto, questo obiettivo sociale permette di favorire direttamente le famiglie con figli a carico, senza che sia necessario prevedere a tale scopo degli esoneri daI pagamento dei premi per i figli. In effetti, lo sgravio degli oneri a carico delle famiglie ë giä garantito dalla partecipazione proporzionale al reddito. La partecipazione massima per categoria di reddito viene raggiunta piü rapidamente nelle famiglie numerose poichë l’onere rappresentato dai premi ë pHI elevato. Quando una famiglia con un figlio, in base al suo reddito, rientra tra gli aventi diritto, ogni figlio in piÜ genera automaticamenteuna pretesa supplementarenella misura deI premio di riferimento per i figli; ogni figlio in pHI ë quindi totalmente esentato daI pagamento del premio. Integrare ne1progetto un esonero daI pagamento dei premi per i figli equivarrebbe dunque a sovrapporre due sistemi di sgravio.
Articoto65a capoverso6 (nuovo)
11divario probabile tra l’evoluzione dei premi e quella dei salari causerä un aumento annuo del numero dei beneficiari della riduzione dei premi e pertanto comporterä dei fabbisogni finanziari accresciuti per i Cantoni. 11progetto dä dunque la possibilitä ai Cantoni di fissare delle soglie reddituali oltre le quali essi non saranno piü in grado di concedereriduzioni dei premi. Potranno, ad esempio, fissare dei limiti differenziati secondo i gruppi di beneficiari e secondo il numero dei figli per famiglia.