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Consultazione 2004/8: Revisione dell'Assicurazione malattia: progetti delle leggi 1 · 99 pagine
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4.1.2 Ripercussioni sui Cantoni
La legge offre ai Cantoni un determinato margine di manovra nell’attuazione dell’obiettivo sociale scaglionato. I Cantoni influenzano il proprio onere finanziario in misura determinanteattraverso la fissazione dei redditi massimi giusta l’articolo 6Sa capoverso 6, un’opportuna ripartizione delle categorie di reddito nell’ambito delle
basi legalidi cui all’articolo65a capoverso5 e decidendose continuareo menoa
concedere esoneri daI pagamento dei premi. I margini di manovra giä previsti dall’articolo 66 capoverso 5 (possibilitä per iI Cantone di diminuire al massimo deI 50% il contributo federale che ë tenuto a versare) e dall’articolo 66 capoverso 6 (riporto all’esercizio seguentedei sussidi federali e cantonalinon versati) restano invariati.
II fabbisogno di sowenzioni stimato daI modello aumenta annualmente in media del 7.2%. Questo aumento ë riconducibile soprattutto all’evoluzione differenziata dei salari e della spesa sanitaria (ch al riguardo n. 4.1 Ripercussioni finanziarie). Gti strumenti a disposizione dei Cantoni per influenzare il proprio onere finanziario consentono di frenare la dinamica dei costi conseguenteall’estensione annua della
cerchiadei beneficiarie di ridurrein misuraproporzionaleil fabbisognodi
sovvenzioni. Essendo il sussidio federalemassimo fisso, spetta quindi ai Cantoni definire, nell’ambito dell’attuazione dell’obiettivo sociale scaglionato, le soglie reddituali degli aventi diritto e la ripartizione delle categorie di reddito in modo tale da poter utilizzare appieno i sussidi federali disponibili e da coprire il fabbisogno di sovvenzioni cantonaleaumentandoin modo adeguatoi sussidi cantonali.
4.2 Ripercussioni economiche
La determinazionedei sussidi federali per la riduzione dei premi medianteun decreto federale di durata limitata a quattro anni awiene in applicazione dell’articolo 66 LAMal e in seguito a11’entratain vigore della legge. Con iI disciplinamento proposto si dä di fatto continuitä a un meccanismo adottatosin daI 1996. Dall’aumento unico dei sussidi federali di 200 milioni di äanchi e daI successivo aumento annuo de11’importomassimo dei sussidi federali deI 3% non dovrebbero risultare e#etti
econonücirilevanti. Occorre perö segnalareche iI carico supplementareper le
flnanze pubbliche deterrninerä un effetto negativo sulla crescita economica. Tuttavia, le risorse impiegate a favore delle persone di condizione economica modesta, aumentandone il potere di acquisto, dovrebbero controbilanciare, anche se con un certo ritardo, gli effetti negativi su11acrescita. L’ipotesi che con iI nuovo disciplinamento non si verificheranno effetti economici rilevanti ë corroborata da1fatto che il
raffronto dell’atteso fabbisogno di sowenzioni (n. 4.1) con le risorse ßnanziarie disponibili (n. 3, Commento del decreto federale) lascia prevedere che le risorse messe a disposizione dovrebbero essere sufficienti a coprire le esigenze. Non c’ë
quindi da attendersiche l’introduzionedel nuovo disciplinamentoavrä effetti di
ridistribuzione maggiori a livello nazionale. Ë tuttavia prevedibile che il nuovo
disciplinamentoabbia ripercussioni in taltmi Cantoni. Essi hanno tuttavia la
possibilitä di adeguare il sistema alle proprie situazioni.