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Consultazione 2004/8: Revisione dell'Assicurazione malattia: progetti delle leggi 1 · 99 pagine

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5 Rapporto con la nuova perequazionefinanziaria tra Confederazione e Cantoni

II messaggio concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) del 14 novembre 2001 (FF 2002 2065) prevede la riduzione dei premi per le persone di condizione economica modesta come compito in comune di Confederazione e Cantoni. Secondo il modello presentato all’epoca, i Cantoni sono taluti ad integrare gli stanziamentifederali in modo tale che l’onere dei premi di assicurazione non superi la percentuale massima fissata da1- la Confederazione per ogni Cantone. Nella media nazionale l’onere dei premi non dovrebbe superare il 10% del reddito imponibile. La Confederazione dovrebbe assumersi il 25% della spesa sanitaria media per il 30% della popolazione.

NeIl’ambitodegli adeguamentidi leggedi cui al secondomessaggioNPC va tenuto

conto della decisione del Consiglio federale di proporre la presente soluzione di un obiettivo sociale scaglionato. In particolare si dovrä tenere conto dell’impatto del nuovo margine di manovra della Confederazione e dei Cantoni e del fabbisogno di sowenzioni dovuto all’obiettivo sociale scaglionato suI modello di ripartizione dei costi di cui al primo messaggio NPC.

6 Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto figura neI raf>porto suI programma di legislatura 2003-2007 deI 25 febbraio 2004 quale oggetto delle linee direttrici (FF 2004 ....).

7 Basi giuridiche

7.1 Costituzionalit ä

7.1.1 Decreto federale

Il decreto federale sui sussidi federali nell’assicurazione malattie ë un decreto semplice, non soggetto a referendum, la cui base legale ë l’articolo 66 capoverso 2 L,4Mal

7.1.2 Revisione parziale

n progetto si basa sull’articolo 117 della Costituzione federale.

7.2 Delega delle competenze legislative

L’articolo 96 LAMal prevede la delega al Consiglio federaledella competenzadi emanare le disposizioni esecutivenell’ambito dell’assicurazione sociale malattie. Il presente progetto abilita nuovamente il Consiglio a legiferare nei settori seguenti: modalitä di riscossione dei premi e della procedura di diffida, regolamentazione delle conseguenze di una mora neI pagamento dei premi (art. 64a cpv. 5), obbligo

per le autoritäfiscalidi fornirele informazioninecessarie(art. 65a cpv. 2) e

fissazione dei premi di riferimento cantonali (art. 65a cpv. 4).