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Consultazione 2004/8: Revisione dell'Assicurazione malattia: progetti delle leggi 1 · 99 pagine
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Art. 65
1 l Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Sono considerati assicurati di condizione economica modesta:
a.gli assicurati per i quali i premi dell'assicurazioneobbligatoria delle eure medico-sanitarie rappresentanoun onere gravoso;
b. le famiglie che possono far valere il diritto a una deduzione sociale per i figli conformemente all'articolo 213 capoverso 1 lettera a della legge del 14 dicembre 19903 sull'impostafederalediretta (LIFD) e per le quali i premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie rappresentano un onere gravoso.
2 I figli per i quali ë accordata una deduzione sociale secondo I'articolo 213 capoverso 1 lettera a LIFD non hanno un diritto individuale a una riduzione dei premi.
3Il Consiglio federalepuö estendereil diritto alla riduzione dei premi a persone tenute ad assicurarsi che non sono domiciliatein Svizzera ma vi soggiomano per un periodo prolungato.
4Le riduzioni dei premi sono fissatein modo che i sussi(Ii annui della Confederazione e dei Cantoni ai sensi dell’articolo 66 siano in linea di massima versati integralmente.
Art. 65a Deterrninazione della situazione economica dell'assicurato e del
diritto alla riduzione dei premi
1I Cantoni determinano la situazione economica degli assicurati fondandosi suI reddito netto ai sensi dell'articolo 25 LIFD. Al reddito netto ë aggiunto il 10 per cento della sostanza imponibile secondo il diritto cantonale.
2 ICantoni si basano sui valori fiscali dell'ultima tassazione passata in giudicato. Se la tassazione risale a pHI di tre anni addietro, ë determinante la stima prowisoria; se quest'ultima non ë disponibile per I'imposta federale diretta, ë deterrrrinante I'ultima tassazione passata in giudicato o la stima prowisoria per I'imposta cantonale suI reddito. II Consiglio federale puö obbligare le autoritä fiscali a fomire alle autoritä cantonali competenti le informazioni di cui necessitano per fissare la riduzione dei preml.
3l Cantoni prowedono affinchë nell’esame delle condizioni d’ottenimento vengano considerate, in particolare su richiesta dell’assicurato, le circostanze economiche e familiari pEr recenti.
4 ICantoni determinanoil diritto alla riduzione dei premi in base ai premi di riferimento che il Consiglio federale, sentitii Cantoni, calcola per ogni singolo Cantone. I premi di riferimento devono esserefissati in modo da essere inferiori ai premi medi deterrninanti per iI Cantone.
5 I premi di riferimento sono oggettodi una riduzione se sono superiori all'aliquota di partecipazione individuale degli assicurati, graduata in base alla categoria di reddito. I Cantoni suddividono gli assicurati in almeno quattro categorie di reddito. L'aliquota di partecipazione individuale ammonta:
3RS 642.11