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Consultazione 2004/8: Revisione dell'Assicurazione malattia: progetti delle leggi 1 · 99 pagine
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d) Premio minimo secondo l’articolo 95 capoverso 2 (nuovo) OAMal, secondo cui il premio per assicurazione con franchigia opzionale deve corrispondere almeno aI 50 per cento del premio ordinario con copertura contro gli infortuni della categoria d’etä e della regione di premio dell’assicurato. Esso corrisponde aI 50 per cento del premio determinante, come spiegato nella colonna a).
e) Premio minimo da richiedere in base alle disposizioni dell’articolo 95 capoversi 2 e 2bis, neI caso in cui fosse compresa anche la copenura contro gli infortuni.
f) Premio conformementealla colonna e) in rapporto al premio determinante indicato nella colonna a).
g) Premio minimo da richiedere in base alle disposizioni dell’articolo 95 capoversi 2 e 2bis, neI caso in cui la copenura contro gli infonuni non fosse compresa. In questo caso viene applicata una riduzione deI 10 per cento per infortunio.
h) Premio conformementealla colonna e) in rappono al premio determinanteindicato nella colonna a).
Disposiäoni transitorie
II Consiglio federaleipotizza che gb assicurati il cui assicuratorenon off:repitr le
medesime franchigie opzionali sceglieranno piuttosto la franchigia di grado
immediatamentesuperiore. Per tale motivo, daI l'’ gennaio 2005, per le persone assicurate con una franchigia opzionale vale la medesima franchigia oppure, se neI
loro Cantonedi residenzaI'assicuratorenon la ofke pia per iI loro gruppodi etä, la
franchigia opzionale del grado immediatamentesuperiore, sempre che entro il 31 dicembre 2004 non abbiano scelto un'altra franchigia. In tal modo ë garantito che per ogni assicurato rimanga chiaro quaie sia la sua franchigia. Questo disciplinamento puö essere applicato anche agli assicurati che con I'inizio dell'anno passano dalla categoriadegli assicurati che non hanno ancora compiuto i 18 anni a quella degli adulti.
Visto che iI sistema delle franchigie opzionali viene sostanzialmentemodincato,gli assicuratori sono tenuti a comunicare per iscritto ad ogni assicurato, al piü tardi entro il 31 ottobre 2004, se offrono nuove franchigie opzionali e quali sono le corrispondenti riduzioni dei premi concesse. Questa disposizione dovrä entrare in vigore il 1'’ ottobre 2004.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni finanziarie
4.1.1 Ripercussioni sulla Confederazione
L'aumento dell’aliquota percentuale al 20 per cento dovrebbe cagionare
verosimilmenteonerisupplementaripari a circa 8 milioni di franchi nell'ambitodei
sussidi federali versati ai Cantoni per la concessione di prestazioni complementari secondo l’articolo la capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 3d capoverso 1 lettera f della legge federale deI 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditä (LPC; RS 831.3).