Progetto

Consultazione 2004/8: Revisione dell'Assicurazione malattia: progetti delle leggi 1 · 99 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 89Fedlex · Progetto

dimezzato e continuerä quindi ad essere di 350 franchi. II Consiglio federale intende mantenereanchela franchigia di base a 300 #anchi.

Per un assicurato con una franchigia di base, la partecipazione ai costi continuerä quindi ad ammontarea un massimo di 1'000 franchi all’anno. Mentre finora tale impono era raggiuntoin presenzadi costi pari a 7'300 franchi, d'ora in poi esso lo sarä in presenza di costi pad a 3’800 franchi. Saranno maggiormente gravati gli assicurati adulti con costi tIa i 300 e i 7’300 franchi e gli assicurati cha non hanno ancora compiuto i 18 anni con costi fino a 3’500 franchi all'anno.

Articoto 64 capoverso 6 lettern b

n Consiglio federale puö prevedere una partecipazione ai costi piü alta per

detenninateprestazioni(lett. a). Finora, per cure di lunga durata e per cura di

affezioni gravi esso poteva ridurre la partecipazione ai costi o sopprimerla (attuale lett. b). Il Consiglio federale ha conferito tale competenzaal DFI (vedi art. 105 OAMal). Fino ad oggi il DFI non ancora fatto uso di tale competenza.

Considerato che l’aliquota percentuale sarä aumentatain modo generalizzato aI 20

per cento, occorrerä assegnaremaggiori competenzeal Consiglio federale per

abbassare o sopprimere la partecipazione ai costi. Esso dovrä avere questa possibilitä indipendentementedalla durata della cura dalla gravitä della malattia. In

taI modo il Consiglio federale poträ fissare I'aliquota percentualein maniera

differenziata (vedi il capitolo 2.1).

3.2 Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OrtMaD

Articoto 93 capoverso l e lb"

Secondo il disciplinamento vigente, le franchigie opzionali ammontano a 400, 600, 1'200 e 1’500 franchi per gli adulti e a 150, 300 e 375 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto i 18 anni. Un assicuratore che esercita questa forma d’assicurazione deve offrire tutte le franchigie opzionali. In tal modo gli assicurati hanno la possibilitä di confrontare in modo semplice le riduzioni praticate per le franchigie opzionali dai diversi assicuratori.

D'ora in poi, i singoli assicuratori potranno stabilire quali franchigie opzionali intendono of:faire. In tal modo gli assicuratori beneficeranno di una maggiore flessibilitä e potranno adeguare le loro offerte alle esigenze dei loro assicurati e offrire franchigie pRI attrattive possibili. Le attuali franchigie opzionali vengono sfruttatein maniera differenziata da parte degli assicurati (cfr. cap. 1.1.4 qui sopra) e fino aI 2002 si poteva constatare una tendenza a concludere un'assicurazione con la franchigia massima (1'500 franchi) (cfr. capitolo 1.1.2 qui sopra).

Le franchigie elevate fanno tuttavia si che gli assicurati debbano assumersi costi importanti in caso di malattia. Per gli assicurati che non hanno un'altra assicurazione contro gli infortuni, ciö vale anche in caso di infortunio. Per limitare il rischio finanziario degli assicurati, le franchigie ammonteranno aI massimo a 2'500 äanchi per gli adulti, compresi i giovani adulti, e a 600 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto i 18 anni. Gli assicuratori devono poter fissare franchigie