Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
svizzera e impedire una discriminazione a livello nazionale, si vuole garantire che in futuro i fabbricanti svizzeri possano produrre per l'intero mercato europeo attenendosi alle prescrizioni di un solo Paese, e che possano immettere in commercio i loro prodotti in Svizzera alle medesime condizioni dei loro concorrenti della CE o del SEE. Le imprese che producono soltanto per il mercato regionale o nazionale e che non esportano sul mercato europeo possono - analogamente a quanto prevede il diritto vigente negli Stati membri della CE - comunque continuare a vendere i loro prodotti in Svizzera adempiendo però esclusivamente alle prescrizioni nazionali.
Così come avviene nella CE, anche in Svizzera il principio "Cassis de Dijon" integra quello dell'armonizzazione delle prescrizioni nazionali con il diritto comunitario, senza sostituirsi ad esso. Il processo di armonizzazione delle prescrizioni svizzere sui prodotti con il diritto CE continuerà perciò a svolgere un ruolo importante. Nel quadro della revisione della LOTC, vengono esaminate le attuali divergenze tra il diritto svizzero in materia di prodotti e il diritto comunitario vigente. Esse sono dunque oggetto di discussione nell'ambito della procedura di consultazione. Nelle intenzioni del Consiglio federale, in futuro tali divergenze dovranno essere ammesse in base a criteri ancora più restrittivi, vale a dire soltanto se saranno indispensabili per la tutela di interessi pubblici preponderanti. Il Consiglio federale deciderà in merito sulla base dei risultati della procedura di consultazione e le modifiche di legge eventualmente necessarie – salve le poche eccezioni espressamente indicate nella documentazione – verranno presentate con il messaggio concernente la revisione della LOTC.
Parallelamente alla revisione della LOTC, il Consiglio federale si prefigge di sviluppare e estendere a nuovi settori gli accordi conclusi con la CE per l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio. Per non compromettere il mantenimento e l'ulteriore sviluppo degli accordi stipulati con la CE, è opportuno che il principio "Cassis de Dijon" trovi applicazione soltanto nei settori in cui le prescrizioni svizzere sui prodotti non sono state armonizzate con quelle comunitarie. Se le prescrizioni sui prodotti svizzere sono armonizzate con quelle comunitarie o del SEE, non vi è alcuna necessità di accrescere l'apertura del mercato mediante il principio "Cassis de Dijon". Infatti, considerato che i prodotti conformi alla legislazione CE in virtù dell'armonizzazione del diritto svizzero con quello comunitario soddisfano automaticamente anche le prescrizioni svizzere e che le prove di conformità estere (risultati di esami, ispezioni e certificazioni) possono, in base all'articolo 18 capoverso 2 LOTC, essere riconosciute anche senza un accordo internazionale, l'accesso di simili prodotti al mercato svizzero è già comunque garantito.
Tuttavia, visto che la CE, contrariamente alla Svizzera, riconosce le valutazioni della conformità estere soltanto se è stato stipulato un accordo in tal senso. Gli accordi con la CE in materia di reciproco accesso al mercato sono di fondamentale importanza per l'economia svizzera d'esportazione. Se l'apertura unilaterale del mercato svizzero valesse nei confronti di tutti i prodotti comunitari, in futuro, nei settori in cui la legislazione svizzera è armonizzata con quella comunitaria, la CE meno interesse a disciplinare l'accesso al mercato mediante accordi. Per questa ragione, il Consiglio federale deve poter sospendere l'applicazione del principio "Cassis de Dijon" nel caso in ciò sia necessario per la tutela degli interessi svizzeri in materia di politica economica esterna.