Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine
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capoverso 1). Pertanto nel caso di dispositivi d'attacco realizzati dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza, la parete della mangiatoia dalla parte degli animali non può avere un'altezza superiore a 32 cm.
- Osservazione 4: Nelle stalle a stabulazione fissa realizzate dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza nonché
nelle stalle esistenti con un dispositivo d'attacco autorizzato, la lunghezza della posta corta (numero 121) deve essere di almeno 185 cm.
Lo spazio libero sotto ai battifianchi dei box di riposo (attuale nota e) e sotto alla parete o barra frontale (attuale nota f) sarà disciplinato in un'ordinanza dell'Ufficio e non più nell'ordinanza sulla protezione degli animali.
Tabella 12 (Suini)
La tabella si differenzia dall'attuale tabella 12 nei punti seguenti:
- Si è rivelato opportuno introdurre una categoria per i suini fino a 15 kg poiché in molte aziende lo svezza-
mento si conclude quando i lattonzoli raggiungono detto peso.
- Allo stesso modo è stata introdotta una nuova categoria per i suini da 110 a 160 kg che troverà applicazione
nell'ambito della detenzione dei suini per la produzione di insaccati (salame) e di scrofe da rimonta. Le misure riguardanti questa categoria si applicano tuttavia esclusivamente a suini tenuti in gruppi di animali coetanei
(osservazione 1).
- Numero 11: la larghezza del posto al trogolo è stata aumentata per le scrofe dagli attuali 40 a 45 cm. Questa
misura tiene conto della larghezza delle spalle delle scrofe. Questa nuova misura vale tuttavia solo per i porcili costruiti dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza (osservazione 2).
- Numero 11: laddove i posti al trogolo siano delimitati da divisori che si protendono nel box è necessario
garantire uno spazio libero nel punto più stretto fra i divisori non inferiore a 45 cm (osservazione 3). Per eventuali adeguamenti è previsto un termine transitorio di dieci anni.
- Le esperienze degli ultimi anni hanno dimostrato che nell'ambito dell'alimentazione ad libitum dei suini
vengono continuamente sviluppati nuovi sistemi di alimentazione. Il rapporto fra numero di animali e numero di posti al trogolo sarà quindi stabilito unicamente nell'ambito della procedura d'esame e d'autorizzazione per gli impianti di stabulazione fabbricati in serie (art. 7 LPAn) e non più dall'ordinanza sulla protezione degli animali (cfr. punto 12 dell'attuale tabella 12).
- Numeri 121 e 122: il fatto che nell'ambito dell'allevamento dei lattonzoli e dell'ingrasso si abbia sempre più
spesso a che fare con gruppi di grosse dimensioni necessita di una regolamentazione dei posti all'abbeveratoio.
- Numero 21 e osservazione 2: i valori indicati tra parentesi (cfr. attuale allegato 1 tabella 12 punto 21 e nota
2) sono stati stralciati. Gabbie dalle dimensioni troppo piccole limitano inutilmente la libertà di movimento degli animali. Le gabbie costruite allora sono ammortizzate e vanno sostituite con gabbie più grandi anche se gli animali vi vengono tenuti solo dieci giorni. Per gli eventuali adeguamenti edili necessari è previsto un termine transitorio di 5 anni.
- Numero 22: la larghezza minima delle corsie (nei sistemi con box di foraggiamento e di riposo) è introdotta
nella tabella 12. Essa corrisponde alla misura che già figura nelle Direttive per la custodia di suini (800.106.03) al punto 6.2.
- Numero 23: nella tabella 12 sono ora inserite le dimensioni minime delle poste da foraggiamento. Esse corri-
spondono alle misure che già figurano nelle Direttive per la custodia di suini (800.106.03) al punto 6.2.
- Numero 24: nella tabella 12 sono state inserite le superfici globali minime dei box indipendentemente dalla
struttura degli stessi (ad es. box con pavimenti parzialmente grigliati, box con defecatoi separati, ecc.) Le misure corrispondono a quelle già raccomandate nelle Direttive per la custodia dei suini (800.106.03) per i box con defecatoi separati e box con pavimenti parzialmente grigliati. Per le detenzioni in gruppo esistenti alla