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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine

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Protezione della natura e del paesaggio

d. principali sintomi di malattie, comprese le principali malattie ereditarie e la profilassi;

e. responsabilità, obblighi e competenze degli allevatori.

4 La parte pratica deve comprendere sufficienti esercizi in materia di trattamento degli animali, cure, osservazioni del comportamento, sistemazione di parchi, igiene e, se del caso, trasporto di animali.

Art. 18 Riconoscimento dei corsi di formazione

L’UFV può riconoscere corsi di formazione specifica su una specie animale.

Sezione 2: Detentori di animali domestici

Art. 19 Bovini, bufali, cavalli, suini, ovini, caprini, conigli e volatili

1 Chi detiene o accudisce complessivamente oltre dieci unità di bestiame grosso di bovini, bufali, cavalli (art. 48), suini, ovini, caprini, conigli e volatili deve aver assolto una formazione professionale di base di agricoltore con un certificato federale di formazione pratica secondo l’articolo 37 o un attestato federale di capacità secondo l’articolo 38 della legge federale del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale (LFPr), una formazione d’agricoltore con esame professionale secondo l’articolo 42 LFPr o una formazione equivalente in una professione specializzata nel settore agricolo.

2 È equiparata alla formazione professionale di base di cui al capoverso 1 un’altra formazione professionale di base con un certificato federale di formazione pratica secondo l’articolo 37 LFPr o un attestato federale di capacità secondo l’articolo 38 LFPr, completata con:

a. un perfezionamento in agricoltura disciplinato in modo uniforme dai Cantoni in collaborazione con l’organizzazione professionale determinante, sempreché tale perfezionamento sia assolto con successo entro due anni dall’assunzione della detenzione di animali; oppure

b. un’attività pratica documentata di detentore di animali, cogestore, impiegato in un’azienda agricola durante almeno tre anni.

3 La condizione di cui al capoverso 1 non si applica ai detentori di animali che lavorano nelle regioni di montagna che necessitano meno di 0,5 unità standard di manodopera per accudire i loro animali.

Art. 20 Cavalli

Le persone che intendono tenere più di cinque cavalli devono comunicarlo all’autorità competente. Devono fornire la prova che la persona che li accudisce abbia sufficienti conoscenze sulla detenzione, il foraggiamento, la cura e il comporta-

3 RS 412.10