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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine
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Ordinanza sulla protezione degli animali
mento dei cavalli, nonché esperienza nel trattamento dei cavalli; ne sono esentate le persone che dispongono di una formazione ai sensi dell’articolo 19.
Sezione 3: Misure ufficiali nel settore della formazione
Art. 21 Riconoscimento dei corsi
L’UFV può stabilire i criteri necessari al riconoscimento delle conoscenze tecniche e riconoscere corsi di formazione.
Art. 22 Misure di formazione in caso di infrazioni
Se constata lacune nell’alimentazione, nel trattamento o nella cura degli animali o qualsiasi altra infrazione alle disposizioni legislative sulla protezione degli animali, l’autorità cantonale può ordinare al detentore di animali, alle persone o alle aziende che li accudiscono misure di formazione o di perfezionamento. I costi della formazione o del perfezionamento sono a carico del detentore di animali o dell’azienda.
Capitolo 3: Animali domestici
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 23 Definizione
Per animali domestici si intendono:
a. gli animali addomesticati dei generi equino, bovino, suino, ovino e caprino, eccettuate le specie esotiche;
b. i bufali addomesticati;
c. i lama e gli alpaca;
d. i conigli, i cani e i gatti domestici;
e. i piccioni e i volatili domestici, quali i polli, i tacchini, le galline faraone, le oche e le anatre domestiche.
Art. 24 Pavimenti
1 I pavimenti dei ricoveri e dei parchi interni devono essere antisdrucciolevoli e sufficientemente puliti. Nel settore di riposo, devono essere asciutti e soddisfare le esigenze di calore e di comfort degli animali.
2 I pavimenti perforati devono essere conformi alla taglia e al peso degli animali. Devono essere piani e gli elementi che li compongono devono essere inamovibili.