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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine

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Ordinanza sulla protezione degli animali

Art. 207 Diniego e revoca di autorizzazioni

1 Le autorizzazioni possono essere negate o revocate se il titolare ha violato reiteratamente le prescrizioni sulla protezione degli animali, la protezione delle specie o la polizia delle epizoozie o se ha disatteso un ordine dell’autorità.

2 L’autorità concedente revoca un’autorizzazione se i suoi presupposti fondamentali non sono più adempiuti o se, nonostante avvertimento, le condizioni e gli oneri non sono rispettati.

3 Sono fatti salvi i provvedimenti di cui agli articoli 23 e 24 LPAn.

4 L’autorizzazione per sistemi e impianti di stabulazione è revocata se nella pratica si manifestano difetti considerevoli.

Capitolo 15: Esecuzione

Sezione 1: Compiti dell’Ufficio federale

Art. 208 Sorveglianza, formazione e informazione

1 L’UFV provvede a un’esecuzione uniforme della LPAn e della presente ordinanza da parte dei Cantoni.

2 L’Ufficio federale organizza corsi di formazione e di perfezionamento per gli organi esecutivi cantonali. I partecipanti non sono risarciti dalla Confederazione.

3 Mediante l’informazione, l’Ufficio federale promuove il trattamento adeguato degli animali e riferisce sugli sviluppi nella protezione degli animali.

Art. 209 Ordinanze dell’Ufficio federale, Sistema elettronico di notificazione

e formulari

1 L’UFV può emanare ordinanze di natura tecnica.

2 L’Ufficio federale allestisce i modelli per i formulari previsti nella presente ordinanza e mette a disposizione il Sistema elettronico di notificazione degli esperimenti sugli animali.

3 Il modello di formulario per le domande secondo l’articolo 88 capoverso 1 contiene le seguenti rubriche:

a. persona responsabile;

b. scopo della detenzione degli animali;

c. specie e numero degli animali;

d. dimensioni, natura e densità d’occupazione dei locali e dei parchi, nonché tipo di installazioni;

e. conoscenze della persona che accudisce gli animali quanto a detenzione, cura e trattamento; per le detenzioni professionali di animali selvatici e per