Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 112 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 84Fedlex · Rapporto sui risultati

Con riferimento alla tabella 172 (Tacchini domestici), GPS, KAGFL, STS e molte altre organizzazioni di protezione degli animali ritengono che la densità d’occupazione sino al termine della 6a settimana di vita debba essere limitata a 25 kg PV per metro quadrato, e dalla 7a settimana di vita possa arrivare a 30 kg PV per metro quadrato.

VSKT chiede che nella tabella 173 (Piccioni domestici) siano indicate misure di volume, affinché non sia possibile detenere piccioni in alloggiamenti di altezza pari a 30 cm e sia prevista un’altezza minima di 180 cm. GPS, STS e molte altre organizzazioni di protezione degli animali chiedono che sia specificato “Recinto esterno in m2 se non è possibile il volo libero quotidiano”. KOLAS e KKLWD fanno valere in questo caso la protezione degli investimenti. Secondo SRTV, la norma che prevede 20 m2 per il recinto esterno mostra in modo inequivocabile come alla redazione dell’ordinanza non abbiano partecipato specialisti del settore; a livello mondiale, infatti, i requisiti richiesti per la detenzione di piccioni sarebbero di tutt’altro tenore. Le direttive per la certificazione SRTV conterrebbero tutti i requisiti per una detenzione confacente alle esigenze degli animali e delle diverse razze. Secondo tali norme, nelle piccionaie potrebbero essere tenute 1-2 coppie per m2, la stessa superficie verrebbe inoltre richiesta per le voliere.

18 Cani domestici

FFVFF chiede che si definisca cosa si intende per canili, box e settori interni. JU e KTJU chiedono che sia stralciato il termine “domestici”. SKG sottolinea che, per un allevamento rispondente alle esigenze di questi animali, sarebbero necessari spazi notevolmente più ampi, sia per quanto riguarda il canile che i settori interni. Secondo UNZHNT un’altezza dei locali di 180 - 200 cm sarebbe eccessiva.

Le organizzazioni di protezione degli animali accolgono positivamente le tabelle 181 e 183, e chiedono che non sia più ammessa la detenzione individuale di cani. AG chiede la definizione di misure minime per detenere un singolo cane.

19 Gatti domestici

BL e KTBL si oppongono alla superficie percorribile di 1 m2 per la detenzione individuale temporanea di gatti, poiché la ritengono troppo ridotta; sono tuttavia ben consapevoli della carenza di spazio nelle pensioni e rifugi per animali durante il periodo delle vacanze. GREPAC ritiene che una cassetta per escrementi per ogni gatto sia una misura eccessiva e inutile, qualora si preveda una pulizia frequente. GREPAC e SVDPA chiedono che restino ammesse le gabbie attualmente in uso per le permanenze di breve durata; propongono 6 m2 per 2-4 gatti (SVDPA), e 7 m2 e 200 cm di altezza per 1-5 gatti, considerando 1,5 m2 per ogni gatto aggiuntivo. SVDPA chiede 1 cassetta per escrementi ogni 3 gatti,

GREPAC 2 cassette per i primi 3 gatti e una ulteriore ogni 4 gatti, con sostituzione della lettiera almeno una volta al giorno. Secondo SVDPA la superficie potrebbe essere ridotta del 25% se i gatti dispongono dell’accesso all’aperto per la maggior parte del tempo.

R. Schär chiede che la superficie di base minima per i gatti da appartamento sia pari ad almeno 40 m2. Per la detenzione individuale di un maschio destinato alla riproduzione deve essere disponibile un parco interno di almeno quindici metri quadrati. Il concetto “possibilità di ritirarsi” andrebbe specificato in modo più concreto. I gatti necessiterebbero di almeno due toilette, e agli esemplari che possono muoversi liberamente all’aperto andrebbe consentito in ogni momento l’accesso all’edificio in cui si trovano il cibo e luoghi di riposo caldi e riparati.

Le organizzazioni di protezione degli animali accolgono con pieno favore l’osservazione 3, e chiedono che i particolari requisiti siano completati con la dicitura “...sufficienti strutture di copertura e possibilità di nascondersi alla vista”.

4.18 Allegato 2: Requisiti minimi per la detenzione di animali selvatici

Dalle diverse istanze avanzate dalle istituzioni zoologiche (188) emerge una generalizzata opposizione all’allegato 2, di cui si richiede una radicale rielaborazione. Il livello dei requisiti minimi sarebbe stato elevato in maniera sostanziale e l’elenco delle specie animali notevolmente ampliato; alcune delle indicazioni si rivelerebbero proibitive. Non si darebbe adempimento all’articolo 6 della Legge sulla protezione degli animali, poiché non verrebbero tenute in debito conto le conoscenze scientifiche e le esperienze pratiche. Inoltre, mancherebbero i riferimenti alle fonti. L’allegato sarebbe in contrasto con

188 IACVG, PAPIL, RESAL, SVWZH, NTPG, TPDB, WAZA, ZOOBS, ZOOCH, ZOOZH