Rapporto_OPChim

Consultazione 2005/117: Revisione parziale di quattro ordinanze relative al diritto in materia di prodotti chimici (O sui prodotti chimici, O sui biocidi, O sulla buona prassi di laboratorio e O sugli emolumenti in materia di prodotti chimici) · 8 pagine

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Nel caso particolare in cui una sostanza è stata notificata oltre dieci anni prima nell’Unione europea, un’impresa ha la possibilità di notificarla di nuovo senza dover acquistare i diritti e la documentazione dal primo notificante.

Onde permettere la commercializzazione di tale sostanza in Svizzera senza esigere la ripetizione dei test, in particolare su vertebrati, le autorità devono poter rinunciare alla documentazione completa sulla notifica e fondare la loro valutazione su un riassunto valido dei test effettuati. Il notificante deve comprovare di non potersi procurare gli incarti presso il primo notificante nemmeno verso pagamento.

1.2.7 Articolo 31 Immissione sul mercato di sostanze assoggettate all’obbligo di notifica

capoverso 2 lettera b

Il rinvio all’articolo 19, modificato per effetto dell’introduzione del nuovo articolo 19 capoverso 2, si riferisce unicamente all’articolo 19 capoverso 1.

1.2.8 Articolo 35 Natura degli imballaggi

capoverso 3

Le prescrizioni svizzere sono state adeguate alle pertinenti direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE che non distinguono tra imballaggi interni e imballaggi esterni (le prescrizioni sull’etichettatura contemplano tale distinzione).

1.2.9 Articolo 36 Struttura degli imballaggi

lettera c

In conformità con la terminologia utilizzata nell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr, art. 35 segg., RS 817.02) il termine «cosmetici» è stato sostituito da «prodotti cosmetici».

1.2.10 Articolo 37 Prescrizioni particolari

capoversi 1e 2

Nelle pertinenti direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE si distingue tra imballaggio e contenitore. Un imballaggio può, ad esempio, essere una scatola di cartone nella quale sono riposti dei contenitori. Evidentemente questa scatola non deve recare una chiusura a prova di bambino. Le prescrizioni svizzere sono state adeguate in tal senso.

capoverso 4

I rinvii sono stati modificati secondo il diritto CE.

1.2.11 Articolo 41 Etichettatura di nuove sostanze non ancora completamente sottoposte a test

Il rinvio all’articolo 19, modificato per effetto dell’introduzione del nuovo articolo 19 capoverso 2, si riferisce unicamente all’articolo 19 capoverso 1.

1.2.12 Articolo 47 Esecuzione dell’etichettatura

capoverso 1