Rapporto_OPChim
Consultazione 2005/117: Revisione parziale di quattro ordinanze relative al diritto in materia di prodotti chimici (O sui prodotti chimici, O sui biocidi, O sulla buona prassi di laboratorio e O sugli emolumenti in materia di prodotti chimici) · 8 pagine
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1.2.18 Articolo 67 Modifiche
capoverso 2
La disposizione è stata completata dalla precisazione «la quantità immessa sul mercato».
1.2.19 Articolo 68 Forma particolare dell’adempimento dell’obbligo di annuncio
Abrogazione della lettera b
La scheda dei dati secondo il numero 5 capoverso 1 dell’allegato 2.1 e il numero 5 capoverso 1 dell’allegato 2.2 ORRPChim non adempie tutti i criteri di un annuncio. In particolare, mancano importanti indicazioni quali la classificazione e l’etichettatura del preparato o lo stato della materia. Visto che sia per il notificante sia per l’autorità il completamento di tali informazioni risulterebbe più oneroso della compilazione di un normale annuncio, si è deciso di stralciare l’eccezione.
1.2.20 Articolo 69 Eccezioni all’obbligo di annuncio
lettera d
Dato che possono essere utilizzati nella produzione di derrate alimentari, agenti terapeutici e alimenti per animali, anche i preparati devono essere esonerati dall’obbligo di annuncio.
1.2.21 Articolo 70 Rispetto delle indicazioni del fabbricante
capoverso 3
Finora non esistevano disposizioni sulle modalità che il commerciante doveva seguire per l’etichettatura di sostanze e preparati che forniva, ad esempio, in un imballaggio diverso da quello originale. La nuova disposizione colma questa lacuna. Al fine di garantire la rintracciabilità del prodotto, va indicato il nome del commerciante invece che il nome del fabbricante, dato che quest’ultimo può difficilmente sapere cosa viene fornito in altri imballaggi. La responsabilità per la correttezza dell’etichettatura incombe al commerciante.
1.2.22 Articolo 72 Custodia
capoverso 1bis
Le disposizioni sulla custodia, finora applicate solo ai preparati e alle sostanze particolarmente pericolosi (art. 77 cpv. 2), sono ora estese anche alle sostanze e ai preparati pericolosi. Dato che le condizioni definite all’articolo 35 sono in linea di massima valide anche per gli imballaggi di sostanze e preparati pericolosi, non è necessario un rinvio specifico. Non è nemmeno necessario precisare che gli imballaggi non devono suscitare la curiosità dei bambini né ingannare i consumatori, dato che le sostanze e i preparati vengono semplicemente custoditi e, pertanto, non sono venduti al pubblico. Evidentemente, non appena le sostanze e i preparati pericolosi sono venduti, vanno osservate le pertinenti prescrizioni d’imballaggio. Lo stesso vale per le disposizioni sulle chiusure a prova di bambino e le indicazioni di pericolo riconoscibili al tatto.
1.2.23 Articolo 77 Custodia
capoverso 2
V. commento all’articolo 72 capoverso 1bis.