Rapporto_OPChim
Consultazione 2005/117: Revisione parziale di quattro ordinanze relative al diritto in materia di prodotti chimici (O sui prodotti chimici, O sui biocidi, O sulla buona prassi di laboratorio e O sugli emolumenti in materia di prodotti chimici) · 8 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
1.2.24 Articolo 78 Esclusione del servisol
capoverso 1
Le prescrizioni sono state precisate in modo tale da escludere il servisol per le sostanze e i preparati particolarmente pericolosi solo per i privati, mentre rimane ammesso per coloro che ne fanno uso a scopo professionale o commerciale. La possibilità del servisol rimane esclusa in via generale per le sostanze e i preparati destinati all’autodifesa nell’intento di agevolare la rintracciabilità nel caso di un’inchiesta di polizia. Questa scelta consente inoltre di evitare che nei negozi per professionisti o commercianti gli spray al pepe vengano, ad esempio, esposti per la vendita in servisol proprio davanti alla cassa.
1.2.25 Articolo 79 Limitazioni della fornitura
capoverso 2
Le prescrizioni sono state precisate in modo tale da essere applicabili esclusivamente per il settore commerciale e non per quello privato.
1.2.26 Articolo 80 Obblighi particolari concernenti la fornitura
capoversi 2 e 3
Sostituendo il passaggio «consegnare all’acquirente una scheda di dati di sicurezza» con «al pubblico» si migliora la comprensibilità del capoverso.
capoverso 3bis
La vendita per corrispondenza è un canale di distribuzione importante per gli spray al pepe e va consentita come finora. L’invio deve tuttavia essere raccomandato e recare l’indicazione «da consegnare personalmente» (come finora).
1.2.27 Articolo 81 Conoscenze specifiche per la fornitura
capoverso 1
Sostituendo il passaggio «consegnare all’acquirente una scheda di dati di sicurezza» con «al pubblico» si migliora la comprensibilità del capoverso.
1.2.28 Articolo 95 Verifica del controllo autonomo
capoverso 7
In conformità con la terminologia utilizzata nell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr, art. 35 segg., RS 817.02) il termine «cosmetici» è stato sostituito da «prodotti cosmetici».
1.2.29 Articolo 102 Decisioni delle autorità esecutive cantonali
Se sono invitate a prelevare dei campioni, le autorità cantonali devono poter adottare delle decisioni.
1.2.30 Articolo 107 Notifica di nuove sostanze
capoverso 2