Rapporto_OPChim
Consultazione 2005/117: Revisione parziale di quattro ordinanze relative al diritto in materia di prodotti chimici (O sui prodotti chimici, O sui biocidi, O sulla buona prassi di laboratorio e O sugli emolumenti in materia di prodotti chimici) · 8 pagine
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In conformità con le pertinenti direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE ogni imballaggio deve essere etichettato.
capoverso 3
Dev’essere, ad esempio, possibile etichettare in una sola lingua nazionale o in inglese un preparato (ad es. colore) fabbricato appositamente per un privato previa intesa con quest’ultimo. Ciò deve essere possibile anche nel caso in cui i prodotti sono venduti sciolti in farmacie e drogherie. Dato che l’articolo 70 capoverso 3, rinviando all’articolo 47, colma una lacuna in merito all’obbligo dell’etichettatura per i commercianti, il capoverso 3 non si limita più solo alla fornitura da parte del fabbricante.
1.2.13 Articolo 48 Imballaggi interni e imballaggi per il trasporto
capoverso 1
Le prescrizioni sono state adeguate in modo tale che non si debba, ad esempio, apporre una nuova etichetta su tutti i pacchi delle palette condizionate con pellicole di plastica a ogni passaggio di mano. Basta garantire che i singoli imballaggi siano etichettati correttamente dopo la rimozione della pellicola.
capoverso 2
Le disposizioni di cui all’articolo 24 capoverso 6 lettera b della direttiva 67/548/CEE sono state recepite nel diritto svizzero.
capoverso 3
La responsabilità per la correttezza dell’etichettatura incombe al fabbricante anche se si applicano le possibilità giusta il capoverso 1. Egli deve, ad esempio, garantire mediante contratti di fornitura che la persona giuridica che rimuove la pellicola di plastica etichetti subito correttamente i singoli imballaggi.
1.2.14 Articolo 50 Eccezioni
capoverso 2
Le disposizioni di cui all’allegato VI numero 8.4 della direttiva 67/548/CEE sono state recepite nel diritto svizzero.
1.2.15 Articolo 59 Informazioni ulteriori
capoverso 1 lettere g e h
Il rinvio all’articolo 19, modificato per effetto dell’introduzione del nuovo articolo 19 capoverso 2, si riferisce unicamente all’articolo 19 capoverso 1.
1.2.16 Articolo 64 Contenuto dell’annuncio
capoverso 2
La disposizione è stata completata dalla precisazione «la prevista quantità annuale immessa sul mercato».
1.2.17 Articolo 65 Annuncio esaustivo
capoverso 4
La disposizione è stata completata dalla precisazione «la quantità immessa sul mercato».