Rapporto_OPChim
Consultazione 2005/117: Revisione parziale di quattro ordinanze relative al diritto in materia di prodotti chimici (O sui prodotti chimici, O sui biocidi, O sulla buona prassi di laboratorio e O sugli emolumenti in materia di prodotti chimici) · 8 pagine
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Si precisa che devono essere presentati dati aggiornati. Sono stati completati i rinvii di cui alla lettera a.
1.2.31 Articolo 109 Obbligo di annuncio per vecchie sostanze e per preparati
capoverso 1
La disposizione vigente era incompleta ed è stata corretta.
capoverso 2
La disposizione è stata completata con la precisazione «la quantità immessa sul mercato».
1.2.32 Articolo 110a Modifica dei criteri di classificazione o di etichettatura
La revisione della presente ordinanza tiene conto delle modifiche delle direttive europee, al fine di garantire l’armonizzazione tra la normativa svizzera sui prodotti chimici e il diritto europeo. Tali modifiche possono interessare i criteri di classificazione o di etichettatura e, di riflesso, ripercuotersi sull’etichettatura dei prodotti immessi sul mercato. È pertanto necessario definire un periodo di transizione, durante il quale gli imballaggi esistenti possono ancora essere commercializzati. Il termine di un anno corrisponde a quello prescritto per le modifiche della classificazione ufficiale di una sostanza (art. 4 dell’ordinanza del DFI concernente la classificazione e la caratterizzazione delle sostanze, RS 813.112.12).
I periodi di transizione per i biocidi e i prodotti fitosanitari, per i quali le ordinanze fanno riferimento agli articoli dell’OPChim in materia di classificazione e etichettatura, sono disciplinati nelle ordinanze pertinenti.
1.3 Commento agli allegati
1.3.1 Allegato 1: Etichettatura di sostanze e preparati
1.2 Attribuzione dei simboli e delle indicazioni di pericolo
capoverso 3 lettera c
La presente disposizione è stata completata in conformità con le pertinenti direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE.
2 Rischi specifici
2.1 Frasi R semplici & 2.2 Combinazioni delle frasi R
Le frasi R semplici e le combinazioni di frasi R qui appresso sono state adeguate a quelle contenute nell’allegato III della direttiva 67/548/CEE:
R 11 Facilmente infiammabile R 12 Estremamente infiammabile R 18 Durante l’uso può formare con aria miscele esplosive/facilmente infiammabili R 53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico R 36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle R 50/53 Molto tossico per gli organismi acquatici, a lungo termine può provocare effetti nocivi per l’ambiente acquatico R 51/53 Tossico per gli organismi acquatici, a lungo termine può avere effetti nocivi per l’ambiente acquatico R 52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, a lungo termine può provocare