Rapporto_OPChim

Consultazione 2005/117: Revisione parziale di quattro ordinanze relative al diritto in materia di prodotti chimici (O sui prodotti chimici, O sui biocidi, O sulla buona prassi di laboratorio e O sugli emolumenti in materia di prodotti chimici) · 8 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

5.11 Preparati pericolosi venduti al pubblico

capoverso 1

L’elenco delle frasi S è superfluo e viene stralciato, dato che il numero 3.3 prescrive nel dettaglio le frasi S da indicare.

capoverso 2

Le disposizioni sono state integralmente adeguate a quelle della direttiva 1999/45/CE (allegato V lett. A numero 1.2). Conformemente all’articolo 47 le istruzioni per l’uso devono essere redatte in due lingue ufficiali.

6 Etichetta con i simboli di pericolo e le indicazioni sui rischi particolari

Le disposizioni sono state interamente adeguate alla direttiva 67/548/CEE (art. 24).

1.3.2 Allegato 2: Esigenze relative alla scheda di dati di sicurezza Numero 1 lettere c e d

In Svizzera va indicato il fabbricante quale persona responsabile per l’immissione sul mercato. Le disposizioni sono state precisate in questo senso.

Numero 2 Nota a piè di pagina

V. commento all’articolo 12.

1.4 Ripercussioni

Le modifiche, gli adeguamenti e i complementi proposti non comportano ripercussioni finanziarie né per i fabbricanti di prodotti chimici né per le autorità esecutive. Aumentano semplicemente la sicurezza del diritto e garantiscono l’armonizzazione con il diritto europeo in materia di prodotti chimici.