Rapporto_OPChim

Consultazione 2005/117: Revisione parziale di quattro ordinanze relative al diritto in materia di prodotti chimici (O sui prodotti chimici, O sui biocidi, O sulla buona prassi di laboratorio e O sugli emolumenti in materia di prodotti chimici) · 8 pagine

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effetti nocivi per l’ambiente acquatico

2.4 Scelta delle frasi R

Affinché non si creino ostacoli al commercio, le disposizioni sono state adeguate integralmente a quelle della direttiva 67/548/CEE (allegato VI numero 7.4). Di conseguenza, è stato modificato anche il titolo.

2.5 Eccezioni

Le disposizioni sono state interamente adeguate alla direttiva 1999/45/CE (art. 10 numeri 2.5 e 4).

3 Consigli di prudenza

3.1 Frasi S semplici & 3.2 Combinazioni delle frasi S

Le frasi S semplici e le combinazioni di frasi S qui appresso sono state adeguate a quelle contenute nell’allegato III della direttiva 67/548/CEE:

S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbon-

dantemente con acqua e consultare un medico

S 56 Smaltire questo prodotto e i relativi contenitori in un punto di

raccolta dei rifiuti pericolosi o speciali

S 59 Chiedere informazioni al fabbricante/fornitore per il ricu-

pero/riciclaggio

S 60 Questo prodotto e il suo contenitore devono essere smaltiti come

rifiuti pericolosi

S 63 In caso di incidente per inalazione, allontanare l’infortunato dalla

zona contaminata e mantenerlo a riposo

S 20/21 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’impiego

S 27/28 In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente

gli indumenti contaminati e lavarsi la pelle immediatamente e

abbondantemente con ... (prodotti idonei da indicarsi da parte del

fabbricante)

3.4 Eccezioni

Le disposizioni sono state interamente adeguate alla direttiva 1999/45/CE (art. 10 numero 4).

4 Dichiarazione delle sostanze pericolose di un preparato

V. commento all’articolo 12.

5.4 Preparati contenenti cloro attivo

È stata stalciata la precisazione «che sono offerti nel commercio al minuto» perché superflua.

5.6 Preparati sotto forma di aerosol

La disposizione è stata completata con il rinvio all’articolo 9a della direttiva 75/324/CEE.

5.7 Preparati non classificati come sensibilizzanti ma contenenti almeno una sostanza classificata come sensibilizzante

La formulazione è stata adeguata a quella di cui alle cifre 5.13 e 5.14.