Rapporto_OPChim
Consultazione 2005/117: Revisione parziale di quattro ordinanze relative al diritto in materia di prodotti chimici (O sui prodotti chimici, O sui biocidi, O sulla buona prassi di laboratorio e O sugli emolumenti in materia di prodotti chimici) · 8 pagine
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effetti nocivi per l’ambiente acquatico
2.4 Scelta delle frasi R
Affinché non si creino ostacoli al commercio, le disposizioni sono state adeguate integralmente a quelle della direttiva 67/548/CEE (allegato VI numero 7.4). Di conseguenza, è stato modificato anche il titolo.
2.5 Eccezioni
Le disposizioni sono state interamente adeguate alla direttiva 1999/45/CE (art. 10 numeri 2.5 e 4).
3 Consigli di prudenza
3.1 Frasi S semplici & 3.2 Combinazioni delle frasi S
Le frasi S semplici e le combinazioni di frasi S qui appresso sono state adeguate a quelle contenute nell’allegato III della direttiva 67/548/CEE:
S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbon-
dantemente con acqua e consultare un medico
S 56 Smaltire questo prodotto e i relativi contenitori in un punto di
raccolta dei rifiuti pericolosi o speciali
S 59 Chiedere informazioni al fabbricante/fornitore per il ricu-
pero/riciclaggio
S 60 Questo prodotto e il suo contenitore devono essere smaltiti come
rifiuti pericolosi
S 63 In caso di incidente per inalazione, allontanare l’infortunato dalla
zona contaminata e mantenerlo a riposo
S 20/21 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’impiego
S 27/28 In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente
gli indumenti contaminati e lavarsi la pelle immediatamente e
abbondantemente con ... (prodotti idonei da indicarsi da parte del
fabbricante)
3.4 Eccezioni
Le disposizioni sono state interamente adeguate alla direttiva 1999/45/CE (art. 10 numero 4).
4 Dichiarazione delle sostanze pericolose di un preparato
V. commento all’articolo 12.
5.4 Preparati contenenti cloro attivo
È stata stalciata la precisazione «che sono offerti nel commercio al minuto» perché superflua.
5.6 Preparati sotto forma di aerosol
La disposizione è stata completata con il rinvio all’articolo 9a della direttiva 75/324/CEE.
5.7 Preparati non classificati come sensibilizzanti ma contenenti almeno una sostanza classificata come sensibilizzante
La formulazione è stata adeguata a quella di cui alle cifre 5.13 e 5.14.