Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/133: Adeguamento dell'ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OMSI) nell'ambito del progetto legislativo LMSI I · 8 pagine

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Art. 21h Scopo della banca dati HOOGAN

Il capoversso1 si riferisce all’articolo 24a capoversi 1 e 2 P-LMSI.

Nella banca dati, oltre alle persone nei cui confronti sono state adottate misure preventive, sarà registrato anche un elenco delle aree interdette definite dai Cantoni (art. 21d cpv. 2). Il capoverso 2 ne fa menzione per ragioni di completezza.

Art. 21i Accesso alla banca dati HOOGAN

Per motivi di protezione e di sicurezza dei dati sarà necessario definire i diritti d’accesso dei collaboratori del SAP incaricati del trattamento dei dati nella banca dati HOOGAN (cpv. 1).

Ai Cantoni compete l’esecuzione delle interdizioni di accedere a un’area, degli obblighi di presentarsi alla polizia e dei fermi preventivi di polizia e, in previsione di manifestazioni sportive, devono essere in grado di informarsi in tempo utile sul potenziale di minaccia di una manifestazione imminente e sulle persone potenzialmente violente.

Il Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta (Servizio centrale) è un organo istituito dalla Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS). Sin dal 1998 coordina la lotta contro la tifoseria violenta dei diversi servizi specializzati dei Cantoni e fornisce loro rapporti sulla situazione, avvertimenti e raccomandazioni in merito alle misure preventive da prendere in occasione di manifestazioni sportive. Il Servizio centrale assicura inoltre i contatti della polizia con le federazioni e le società sportive. Sul piano concreto contribuisce in modo essenziale a valutare gli ambienti nazionali di tifosi violenti e a decidere le misure di polizia di sicurezza per le singole manifestazioni sportive.

A sostegno dei loro compiti esecutivi, le autorità doganali, i servizi specializzati dei Cantoni e il Servizio centrale dovranno usufruire di un accesso diretto ai dati di HOOGAN (art. 24a cpv. 7 P-LMSI).

Il capoverso 2 statuisce che le autorità summenzionate ottengono l’accesso a HOOGAN soltanto se adempiono le prescrizioni in materia di sicurezza e di protezione dei dati stabilite dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Per quanto concerne la sicurezza dei dati, l’articolo 21n rinvia alle disposizioni dell’ordinanza ISIS3. Le prescrizioni dettagliate sull’installazione di collegamenti online e sul rilascio delle autorizzazioni d’accesso sono disciplinate nella cosiddetta direttiva online del DFGP.

Art. 21k Utilizzazione e trasmissione dei dati da parte di organizzatori di

manifestazioni sportive

Capoverso 1: l’articolo 24a capoverso 8 P-LMSI consente di comunicare agli organizzatori di manifestazioni sportive i dati su persone che sono oggetto di una misura (in virtù degli art. 24b – 24e P-LMSI, del diritto cantonale oppure divieti di accedere a stadi). Gli organizzatori possono trasmettere i dati ai responsabili della sicurezza incaricati dei controlli all’entrata e della sicurezza degli spettatori

3 Ordinanza del 30 novembre 2001 sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato.