Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/133: Adeguamento dell'ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OMSI) nell'ambito del progetto legislativo LMSI I · 8 pagine

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Pertanto è opportuno che il termine di comportamento violento di cui al capoverso 2, oltre al trasporto e all’uso di armi, sia esteso anche al trasporto e all’uso di pezzi pirotecnici e simili in spazi chiusi come stadi e padiglioni sportivi. La definizione di arma verte sull’articolo 4 della legge sulle armi2.

Art. 21b Prova del comportamento violento

Le misure di cui agli articoli 24b–24e P-LMSI saranno applicate per prevenire atti violenti in occasione di manifestazioni sportive, indipendentemente da un procedimento penale. Dovrà essere possibile tenere lontani dalle manifestazioni sportive anche coloro che sono stati identificati come persone violente, ma che non hanno (ancora) subito una relativa condanna penale. Il capoverso 1 statuisce pertanto che oltre a sentenze di tribunali, per ordinare delle misure sono sufficienti anche denunce della polizia (lett. a), dichiarazioni attendibili o registrazioni visive (lett. b), divieti di accedere a stadi pronunciati dalle federazioni e dalle società sportive (lett. c) e comunicazioni di autorità straniere (lett. d). Le denunce della polizia non vanno confuse con le querele con cui i cittadini denunciano un reato. Una denuncia della polizia è effettuata dalle stesse forze dell’ordine e soltanto in seguito ad accertamenti in merito alle circostanze di un reato e in presenza di un’ipotesi di reato.

Il capoverso 2 stabilisce che le dichiarazioni della polizia, del personale addetto alla sicurezza, degli organizzatori delle manifestazioni sportive, delle federazioni e delle società sportive devono essere messe per iscritto onde poterle verificare meglio. Questo è importante sia in caso di registrazione nel sistema d’informazione elettronico HOOGAN (art. 21f ss.) sia in caso di un ricorso contro una misura.

Art. 21c Interdizione di accedere a un’area

La decisione deve indicare esattamente la durata del divieto e i luoghi interessati. Questi ultimi devono essere indicati su un piano allegato in cui sono riportati i confini dell’area o delle aree interessate (cpv. 1). Il piano permette alla persona oggetto della decisione di sapere a quali aree non può accedere quando vi si svolgono delle manifestazioni sportive.

In virtù dell’articolo 24b capoverso 1 P-LMSI è possibile interdire a una persona di accedere a un’area se è provato che essa ha partecipato ad atti violenti. Il capoverso 3 rinvia all’articolo 21b che stabilisce come è possibile fornire la prova.

Art. 21d Aree interdette

Il SAP raccoglie nel sistema d’informazione HOOGAN tutte le aree interdette indicate dai Cantoni. In questo modo è possibile riscontrare differenze eccessive fra le dimensioni delle singole aree che i Cantoni possono eventualmente adeguare.

2Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, RS

514.54.