Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/133: Adeguamento dell'ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OMSI) nell'ambito del progetto legislativo LMSI I · 8 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 21m Durata di conservazione e cancellazione dei dati
I dati non più attuali e che non possono pertanto più essere utilizzati per prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive, devono essere cancellati. Ciò scaturisce dal principio dell’utilizzazione vincolata dei dati (art. 24a cpv. 6 P-LMSI).
I dati concernenti una singola persona devono essere cancellati trascorsi tre anni dalla scadenza dell’ultima misura pronunciata nei suoi confronti. Dopo questo “periodo di prova” si presume che la persona non si comporterà più in modo violento durante manifestazioni sportive. Il termine ultimo di cancellazione è di dieci anni.
Art. 21n Disposizioni organizzative
Gli articoli 21 e seguenti dell’ordinanza ISIS5contengono disposizioni sulla sicurezza dei dati, sull’obbligo del SAP di emanare un regolamento per il trattamento dei dati, sulle responsabilità del SAP e altre disposizioni organizzative sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato ISIS. La banca dati HOOGAN sarà gestita separatamente dal sistema ISIS. Ciononostante è opportuno uniformare le disposizioni esecutive per la gestione della nuova banca dati.
Art. 23a Disposizioni transitorie
Il capoverso 1 stabilisce che i dati su tifosi violenti contenuti nelle banche dati dei Cantoni o delle federazioni sportive, possono essere trasferiti nella banca dati nazionale HOOGAN, a condizione che rispettino i presupposti di cui all’articolo 24a P-LMSI. Di conseguenza il SAP deve esaminare i record di dati già esistenti prima del loro trasferimento in HOOGAN. È indispensabile verificare che le misure siano state pronunciate in seguito a un comportamento violento (definito dall’art. 21a) e che l’avvenimento che le ha legittimate sia sufficientemente documentato (art. 21b). In caso di dubbio le informazioni devono essere accertate mediante delle richieste presso le autorità cantonali di polizia.
Complemento dell’allegato 1:
L’allegato 1 dell’ordinanza disciplina gli obblighi di comunicazione delle autorità federali e cantonali nei riguardi del SAP.
Il numero 6 disciplina gli obblighi di comunicazioni delle autorità doganali e di confine e alla lettera a sarà aggiunto il materiale di propaganda che incita alla violenza.
Il numero 9 disciplina gli obblighi di comunicazione delle autorità cantonali di polizia e vi sarà aggiunto il materiale di propaganda che incita alla violenza.