Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/133: Adeguamento dell'ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OMSI) nell'ambito del progetto legislativo LMSI I · 8 pagine
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Art. 21e Divieto limitato di lasciare la Svizzera
Per stabilire la durata del divieto limitato di lasciare la Svizzera è determinante la data in cui si svolge la manifestazione sportiva. Durante la maggior parte delle manifestazioni sportive che durano più giorni, le competizioni sportive sono precedute da cerimonie d’apertura. Spesso in occasione di queste cerimonie si verificano i primi incidenti fra i tifosi violenti delle squadre partecipanti. In caso di manifestazioni sportive di più giorni, per stabilire la durata del divieto limitato di lasciare la Svizzera è quindi determinante il primo evento ufficiale che fa parte della manifestazione e non la prima giornata di competizioni (cpv. 2).
Il capoverso 3 precisa quando si deve presumere che una persona parteciperà ad atti violenti in occasione di una manifestazione sportiva che si svolge all’estero (art. 24c cpv. 1 lett. b P-LMSI). In questo caso ci si ricollega al suo comportamento durante precedenti manifestazioni sportive.
La lettera a presuppone che la persona abbia partecipato ad atti violenti in Svizzera oppure che sia membro di un gruppo di tifosi più volte coinvolti in atti violenti in Svizzera o all’estero (lett. c).
Inoltre sarà possibile pronunciare un divieto limitato di lasciare la Svizzera anche nei confronti di persone già soggette a un’interdizione di accedere a un’area (art. 24c cpv. 1 lett. a P-LMSI) e che sono state oggetto di una comunicazione di un’autorità straniera concernente la loro partecipazione ad atti violenti in occasione di manifestazioni sportive (lett. b).
Oltre ai presupposti di cui alle lettere a-c devono sussistere inoltre altri indizi sull’intenzione della persona interessata o del gruppo di tifosi di cui fa parte, di recarsi all’estero (cpv. 4). In questo contesto sono fondamentali le informazioni dei servizi speciali di polizia che sono in contatto con i responsabili dei tifosi delle società sportive e che conoscono in parte i nomi dei tifosi violenti locali. Il servizio cantonale competente, se giunge a conoscenza dell’intenzione di un tifoso violento di recarsi all’estero, può richiedere la pronuncia nei suoi confronti di un divieto limitato di lasciare la Svizzera (art. 24c cpv. 5 P-LMSI).
Il capoverso 5 precisa i presupposti necessari per impedire temporaneamente a una determinata persona di lasciare la Svizzera, anche se nei suoi confronti non è stata pronunciata un’interdizione di accedere a un’area. La disposizione concerne i tifosi violenti che fanno ricorso alla violenza prevalentemente all’estero e che non sono pertanto soggetti a un’interdizione di accedere a un’area. In questo caso, contrariamente al capoverso 4, l’intenzione di recarsi all’estero dev’essere concreta e imminente. Questo significa che la persona deve averne informato ad esempio un responsabile dei tifosi oppure vi devono essere informazioni sicure sull’intenzione di un determinato gruppo di tifosi violenti di recarsi a una manifestazione sportiva (p. es. riservazione di un viaggio in torpedone).
Le misure sono efficaci soprattutto se le autorità rilevano e denunciano le infrazioni. Pertanto le autorità di confine e le autorità doganali e di polizia straniere saranno informate in modo mirato sui divieti limitati di lasciare la Svizzera (cpv. 6).
Art. 21f Obbligo di presentarsi alla polizia
Rispetto all’articolo 24d capoverso 1 lettera b P-LMSI, il capoverso 1 lettera a del presente articolo precisa che la supposizione che una misura meno severa non