Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo

e perciò non avranno in Svizzera il loro domicilio, in particolare il domicilio fiscale. Quindi, anche nel caso in cui fosse necessario precisare per convenzione la concessione di esenzioni fiscali, una siffatta clausola non avrà conseguenze dirette in termine di perdite di entrate fiscali, poiché si tratta di persone che soggiornano in Svizzera solo brevemente, nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Anche i tribunali arbitrali fanno appello a arbitri, cancellieri e membri di cancelleria. Le parti all’arbitrato, i loro avvocati, esperti e testimoni devono a loro volta beneficiare della protezione conferita da privilegi e immunità per la durata del loro incarico.

2.3.1.12 Le personalità che esercitano un mandato internazionale (art. 2 cpv. 2 lett. b)

La concessione di privilegi, immunità e facilitazioni a personalità che esercitano un mandato internazionale deve necessariamente avere carattere eccezionale. Può infatti accadere che personalità di fama internazionale ricevano un mandato da parte di un’organizzazione intergovernativa, di un’istituzione internazionale o di un gruppo di Stati. Possono essere, per esempio, ex segretari generali dell’ONU o ex direttori generali dell’Ufficio delle Nazioni Unite di Ginevra o di altre organizzazioni intergovernative che, pur non svolgendo più funzioni ufficiali, possono mettere al servizio della comunità degli Stati le competenze acquisite nel corso di una carriera internazionale nell’ambito di mandati particolari o puntuali nell’interesse della comunità internazionale. La concessione di privilegi, immunità e facilitazioni è volta a consentire loro di eseguire tali mandati in maniera pienamente indipendente.

Non esistono, per ora, precedenti in materia. Nonostante in passato siano state presentate domande in questo senso, non è stato possibile accoglierle in ragione dell’assenza di basi legali pertinenti. Nell’ambito della legge sullo Stato ospite è quindi necessario prevedere tali circostanze affinché il Consiglio federale possa disporre dello strumento necessario qualora risultasse indispensabile accordare uno statuto privilegiato a una personalità che esercita un mandato internazionale.

2.3.1.13 Le persone autorizzate ad accompagnare le persone beneficiarie (art. 2 cpv. 2 lett. c)

È evidente che le persone chiamate a svolgere funzioni ufficiali presso i beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1, o le personalità eminenti che esercitano un mandato internazionale devono potersi fare accompagnare da membri della loro famiglia. Se devono risiedere in Svizzera per la durata dell’incarico, devono altresì poter impiegare personale domestico a titolo privato, come previsto d’altronde dalla maggior parte delle convenzioni internazionali pertinenti e, in particolare, dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche.

Secondo la prassi generalmente osservata dagli Stati ospiti, le persone autorizzate ad accompagnare le persone beneficiarie sono i congiunti e compagni, gli ascendenti a carico che vivono in comunità domestica con l’interessato, i figli o altre persone a carico. La motivazione dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni accordati alle persone chiamate in veste ufficiale presso un beneficiario istituzionale si applica ugualmente alle persone che fanno parte della sua comunità domestica, e ciò per evitare qualsiasi possibile ingerenza dello Stato ospite nel funzionamento del beneficiario istituzionale interessato. Alle persone autorizzate ad accompagnare le persone