Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine

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– la Commissione mondiale sulle migrazioni internazionali (2003 –2005).

Le commissioni indipendenti si compongono di personalità affermate a livello internazionale e hanno un mandato determinato – limitato nel tempo – finalizzato all’approfondimento di un tema importante per la comunità internazionale, come, per esempio, lo sviluppo sostenibile o l’ambiente. La loro missione consistente nell’elaborazione di proposte all’intenzione della comunità internazionale e/o del mandante, per facilitare poi le discussioni a livello internazionale sugli aspetti esaminati. La loro legittimità si fonda, in alcuni casi, sulla risoluzione di una organizzazione intergovernativa, in particolare dell’ONU, ma il mandato può anche essere conferito da un gruppo di Stati, come avvenne nel caso della Commissione indipendente sugli oceani e della Commissione Sud. L’interesse suscitato dai lavori di quest’ultima, d’altronde, ne ha motivato la trasformazione in organizzazione intergovernativa, il che dimostra ulteriormente l’utilità di una struttura flessibile e indipendente, come una commissione, in vista della creazione dei necessari strumenti di collaborazione interstatale in un determinato ambito. Il principale interesse delle commissioni indipendenti sta nel fatto che sono dotate di strutture amministrative semplici e sono in grado di organizzare i lavori e di esaminare le tematiche senza condizionamenti statali, nonostante il loro mandato emani da una decisione degli Stati. Anche quando non sono istituite da un trattato internazionale, le commissioni indipendenti godono inoltre di ampio sostegno politico e finanziario in seno alla comunità internazionale. Accordando a tali commissioni privilegi, immunità e facilitazioni, la Svizzera può così contribuire al buon esito dei loro lavori, assicurandone lo svolgimento in piena indipendenza, al riparo da qualsiasi ingerenza dello Stato ospite.

2.3.1.8 I tribunali internazionali (art. 2 cpv. 1 lett. k)

Un tribunale internazionale è istituito da un trattato internazionale o dalla risoluzione di una organizzazione intergovernativa. Non bisogna confonderlo con un tribunale commerciale, il cui compito è giudicare i conflitti di aziende private. L’esempio più recente in merito, naturalmente, è la Corte penale internazionale, istituita dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998, entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 200228. Occorre altresì menzionare i tribunali istituiti da risoluzioni di organizzazioni intergovernative come il Tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia o il Tribunale penale internazionale per il Ruanda. A questi tribunali spetta il compito di giudicare gli autori di crimini particolarmente gravi, lesivi per l’intera comunità internazionale. Hanno sede all’Aia, nei Paesi Bassi, e beneficiano di privilegi, immunità e facilitazioni in virtù dei trattati costitutivi e degli accordi di sede conclusi con il governo olandese.

2.3.1.9 I tribunali arbitrali (art. 2 cpv. 1 lett. l)

L’istituzione di un tribunale arbitrale avviene in applicazione di una clausola arbitrale compresa in un trattato internazionale o mediante accordo tra gli Stati parte all’arbitrato. Si tratta, in questo caso, di tribunali incaricati di dirimere un punto litigioso tra due Stati, che non devono essere confusi con i tribunali arbitrali commerciali, designati dalle aziende nell’ambito di un conflitto di natura commerciale in base a un contratto di diritto privato.

28 RS 0.312.1