Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine

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ne l’immunità. Questa possibilità, prevista dal diritto internazionale consuetudinario come pure dai trattati internazionali, è precisata all’articolo 29 del presente progetto.

La Svizzera collabora inoltre con il Tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia, e con il Tribunale penale internazionale per il Ruanda, come pure con la Corte penale internazionale, e potrebbe, in futuro, essere chiamata a collaborare con altri tribunali internazionali che saranno eventualmente istituiti. Una simile collaborazione implica che le persone contro le quali è stato spiccato mandato di arresto da parte di uno di questi tribunali internazionali non potranno invocare, in Svizzera, le immunità di giurisdizione e di esecuzione di cui potrebbero godere nell’ambito delle loro funzioni ufficiali, per cui le autorità svizzere competenti potranno eseguire i suddetti mandati di arresto.

2.3.2.3 Esenzioni fiscali e doganali

Nel caso di trattati che istituiscono un’organizzazione o di protocolli concernenti privilegi e immunità, in ambito fiscale e doganale il diritto internazionale pubblico prevede determinati privilegi, fondati sul principio che lo Stato ospite non deve trarre vantaggi particolari unicamente perché accoglie sul suo territorio la sede di un beneficiario internazionale. Ciò è applicabile a tutti i beneficiari di cui all’articolo 2 capoverso 1, comprese le organizzazioni internazionali quasi governative, poiché il loro finanziamento proviene in maniera preponderante da fonti pubbliche e poiché i compiti affidati loro dovrebbero essere espletati dagli Stati se le organizzazioni in questione non li assumessero.

Di conseguenza, lo Stato ospite accorda esenzioni fiscali agli organismi internazionali per non essere tacciato di approfittare della presenza sul suo territorio di organismi finanziati dagli Stati membri anziché soltanto dai poteri pubblici svizzeri. Parimenti, le persone chiamate a esercitare funzioni ufficiali sono esentate dall’imposizione diretta sia sul reddito e la sostanza (nei limiti previsti dal diritto internazionale) sia unicamente sul salario derivante dall’attività internazionale. L'entità dell’esenzione dipende dalla funzione del beneficiario. Dalla medesima dipende anche l’entità dell’esenzione dall’imposizione indiretta. I beneficiari istituzionali a cui è accordata l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) possono goderne soltanto in caso di acquisto di beni e servizi ad uso ufficiale, come precisato nell’ordinanza relativa alla legge sull’IVA (OLIVA)34. Del resto, l’esenzione dall’IVA è accordata unicamente alle persone chiamate in veste ufficiale alle quali è stato conferito statuto diplomatico (agenti diplomatici delle rappresentanze estere, funzionari consolari di carriera, alti funzionarti delle organizzazioni intergovernative) nonché ai membri della famiglia che vivono in comunità domestica con queste ultime. Inutile dire che l’esenzione dall’IVA è concessa ai beneficiari unicamente per l’ottenimento di beni e servizi ad uso strettamente personale. Si noti anche, infine, che la nozione di imposta indiretta copre non soltanto l’IVA ma anche le imposte di bollo, mentre l’imposizione anticipata rientra nella categoria delle imposte dirette.

Di norma, in ambito fiscale si distinguono i cittadini svizzeri dai cittadini stranieri provenienti dall’estero per svolgere in Svizzera la loro funzione, a meno che tale distinzione sia vietata da un trattato internazionale. Così, in virtù dell’articolo 38 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche35, i membri di una rappre-

34 RS 641.201

35 RS 0.191.01