Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine
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sentanza estera di nazionalità svizzera o già residenti in maniera permanente in Svizzera al momento della loro assunzione – ovvero già in possesso di un permesso di soggiorno (permesso B) o di residenza (permesso C) – beneficiano soltanto delle immunità di funzione e sottostanno all’imposizione in Svizzera, indipendentemente dalle loro carica in seno alla rappresentanza estera (agente diplomatico, membro del personale amministrativo e tecnico, membro del personale di servizio). Il salario del personale domestico privato dei beneficiari di cui all’articolo 2 capoverso 2 è parimenti esonerato sotto il profilo fiscale allorché i domestici privati in questione non sono cittadini né residenti dello Stato accreditatario (Stato ospite). I funzionati internazionali di nazionalità svizzera possono usufruire di esenzioni fiscali soltanto a condizione che il beneficiario istituzionale presso il quale sono impiegati abbia introdotto un sistema d’imposizione interno. In tal caso, l’esenzione dall’imposizione diretta accordata dalla Svizzera è finalizzata, in un certo senso, a evitare la doppia imposizione. L’ONU, tutte le istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e l’OMC hanno istituito una siffatta imposizione interna.
In materia doganale, i beneficiari possono importare determinate merci – in particolare le masserizie di trasloco e gli effetti destinati ad uso ufficiale o ad uso strettamente personale – senza dover pagare dazi all’importazione. Anche in questo caso, si praticano distinzioni nei confronti dei cittadini svizzeri.
Le leggi finora applicabili definiscono l’entità dei privilegi fiscali e doganali36 nella misura in cui i diritto internazionale consenta di porre questa condizione.
2.3.2.4 Libera disponibilità di fondi, divise, numerario e altri valori mobiliari
Naturalmente, il beneficiario istituzionale o le persone chiamate in veste ufficiale devono poter disporre liberamente dei mezzi finanziari contribuiti dai membri del beneficiario istituzionale. Il diritto svizzero non prevede restrizioni in merito, ma ciò non si applica a tutte le legislazioni nazionali, ragione per cui tutti i trattati internazionali concernenti privilegi e immunità menzionano esplicitamente questa autonomia. Nella sua prassi costante, il Consiglio federale ne conferma la concessione allorché conclude un accordo di sede.
2.3.2.5 Libertà di comunicazione, spostamento e circolazione
Altrettanto dicasi della libertà di comunicazione, spostamento e circolazione, sancita dal diritto internazionale consuetudinario e dai trattati internazionali pertinenti. Anche questo diritto è menzionato sistematicamente negli accordi di sede conclusi dal Consiglio federale.
36 Cfr. in proposito: § art. 15 e 56 LIFD (RS 642.11) § art. 90 cpv. 2 lett. a LIVA (RS 641.20) e art. 20 segg. OLIVA (RS 641.201) § art. 14 cpv. 4 e 5 legge sulle dogane (RS 631.0) e art. 10 OLD (RS 631.01) § Ordinanza del 23 agosto 1989 concernente i privilegi doganali delle missioni diplomatiche a Berna e dei posti consolari in Svizzera (RS 631.144.0) § Ordinanza del 13 novembre 1985 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri (RS 631.145.0).