Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine

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Si citi, a titolo di esempio, il Tribunale di Taba. Si ricorderà che il compromesso d’arbitrato dell’11 settembre 1986 tra il Governo della repubblica araba d’Egitto e il Governo d’Israele ha istituito un tribunale arbitrale incaricato di risolvere la questione della regione di Taba. Le parti hanno designato Ginevra quale sede del tribunale. Il Cantone di Ginevra ha messo a disposizione i locali necessari e la Confederazione ha accordato i privilegi e le immunità del caso, applicando al tribunale, ai suoi membri e ai partecipanti ai lavori la Convenzione dell’8 dicembre 1969 sulle missioni speciali. La Svizzera ha inoltre accolto, nel 1978, il Tribunale arbitrale designato dai Governi della Repubblica francese e degli Stati Uniti d’America per statuire in materia di misure prese dai due governi concernenti il traffico aereo tra i due Paesi come pure, nel 1977, il Tribunale arbitrale incaricato della delimitazione della piattaforma continentale tra la Francia e la Gran Bretagna. In entrambi i casi, il Consiglio federale ha concluso con ciascuno degli Stati parte all’arbitrato un accordo sui privilegi e le immunità del tribunale e dei suoi membri, riprendendo, in sostanza, le disposizioni della Convenzione sulle missioni speciali.

La Convenzione del 15 dicembre 1992 relativa alla conciliazione e all’arbitrato nel quadro della CSCE [successivamente OSCE]29 istituisce una Corte di conciliazione e di arbitrato per risolvere, mediante conciliazione e, se del caso, arbitrato, le controversie sottoposte dagli Stati parte. La Convenzione stabilisce la sede della Corte a Ginevra e il Consiglio federale ha firmato un accordo di sede con la medesima il 17 novembre 199730.

2.3.1.10 Gli altri organismi internazionali (art. 2 cpv. 1 lett. m)

La nozione di “altro organismo internazionale” completa la lista dei beneficiari di privilegi, immunità e facilitazioni. Si intende così tenere conto della costante evoluzione delle relazioni internazionali multilaterali, che impedisce di prevedere oggi le nuove forme di cooperazione internazionale che potrebbero apparire domani. Occorre quindi dare al Consiglio federale i mezzi di rispondere alle sfide future allorché si tratterà di rispondere a una domanda specifica e concreta di insediamento in Svizzera di un nuovo organismo non conforme alle definizioni degli altri beneficiari istituzionali ai sensi della legge sullo Stato ospite. Privilegi, immunità e facilitazioni potranno essere accordati a un altro organismo internazionale soltanto a titolo eccezionale, in virtù della suddetta legge.

Essenzialmente interstatale all’origine, ai giorni nostri la cooperazione internazionale è sempre maggiormente aperta alle cerchie non governative e addirittura alle aziende desiderose di mettere a frutto la loro esperienza e di contribuire i mezzi finanziari per trovare soluzioni ai problemi mondiali, senza ricercare utili commerciali in cambio dei loro investimenti. Si creano in tal modo nuove piattaforme di cooperazione tra il settore pubblico (Stati e organizzazioni intergovernative) e quello privato (ONG e aziende). Il contributo delle ONG – costituito soprattutto dalla conoscenza della situazione locale, da reti per la realizzazione dei programmi o ancora da perizia tecnica e scientifica – e l’apporto eminentemente finanziario delle aziende sono un elemento importante, soprattutto in un periodo in cui i budget statali si restringono e i temi di interesse mondiale si fanno vieppiù complessi. Probabilmente queste nuove piattaforme di cooperazione si svilupperanno soprattutto nel

29 RS 0.193.235

30 RS 0.192.120.193.1