Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine
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settore della sanità pubblica, finora un ambito prettamente statale: si tratta di mettere in comune gli ingenti mezzi finanziari necessari alla ricerca scientifica volta a debellare le malattie che fanno strage soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, neutralizzando gli sforzi per uno sviluppo sostenibile. La lotta contro le malattie e le epidemie è un corollario dell’aiuto allo sviluppo dei Paesi più poveri da parte di Paesi ricchi. Richiede tuttavia mezzi finanziari talmente importanti che, da soli, gli Stati e le organizzazioni intergovernative non possono fornirli. Queste nuove piattaforme sono quindi indispensabili per portare a termine con successo i loro compiti.
La continuazione della politica dello Stato ospite della Svizzera in vista del mantenimento delle organizzazioni già stabilite nel nostro Paese dipenderà dalle condizioni che potranno essere proposte a queste nuove piattaforme di cooperazione. Le organizzazioni operano in stretta correlazione tra loro, sviluppando sinergie utili alle loro attività e assicurando l’economicità dei mezzi impiegati. Se in futuro la Svizzera non fosse in grado di accogliere sul suo territorio le nuove piattaforme di cooperazione internazionale emergenti, correrebbe il rischio di assistere a una migrazione delle organizzazioni attualmente stabilite sul suo territorio verso gli Stati che saranno stati capaci di offrire a queste piattaforme di cooperazione condizioni di accoglienza adeguate ai loro obiettivi di cooperazione internazionale. Queste condizioni saranno accordate agli altri organismi internazionali ai sensi della legge sullo Stato ospite, e non ai loro membri. Così le ONG o le aziende private partecipanti a progetti internazionali di questo tipo non beneficeranno di alcun vantaggio particolare e continueranno, segnatamente, a sottostare alle leggi fiscali applicabili.
2.3.1.11 Le persone chiamate in veste ufficiale, a titolo permanente o no, presso uno dei beneficiari internazionali (art. 2 cpv. 2 lett. a)
La concessione di privilegi, immunità e facilitazioni alle persone che svolgono funzioni ufficiali presso i beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 si fonda sugli stessi motivi che giustificano la concessione di uno statuto privilegiato agli stessi beneficiari istituzionali. Si tratta di assicurare le condizioni necessarie affinché queste persone possano esercitare in maniera indipendente le loro funzioni, senza dover subire condizionamenti da parte dello Stato ospite a causa un’applicazione particolarmente rigida della legislazione nazionale. Come già rilevato in quanto precede, il diritto consuetudinario prevede la concessione di privilegi, immunità a facilitazioni a queste persone non a titolo personale, bensì nell’interesse del beneficiario istituzionale. Quindi le persone chiamate a svolgere funzioni ufficiali godranno di uno statuto privilegiato solo nella misura in cui l’organismo responsabile della loro presenza in Svizzera soddisfi, a sua volta, le condizioni necessarie al conferimento di privilegi, immunità e facilitazioni.
Le persone chiamate a svolgere funzioni ufficiali vanno distinte secondo la categoria del beneficiario istituzionale. Talune dimorano nello Stato ospite per periodi relativamente lunghi e vi stabiliscono la loro residenza per la durata dell’incarico, mentre altre, al contrario, soggiornano nello Stato ospite per un periodo di durata limitata, senza trasferirvi il loro domicilio legale.
Nel caso delle organizzazioni intergovernative, delle istituzioni internazionali e delle organizzazioni internazionali quasi governative, si tratta, di regola, dei rappresentanti dei loro membri, dei membri del personale come pure di esperti e di altre persone chiamate in veste ufficiale, in genere provvisoriamente (per es. persone che parteci-