Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine

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beneficiarie sarà quindi accordato, di norma, lo stesso statuto conferito alle medesime, conformemente alla prassi internazionale.

2.3.2 Contenuto di privilegi, immunità e facilitazioni (art. 3)

I privilegi e le immunità di cui all’articolo 3 derivano dal diritto internazionale consuetudinario e sono ripresi in numerose convenzioni internazionali bilaterali e multilaterali. Il diritto internazionale prevede altresì una ponderazione della portata dei privilegi e delle immunità accordate in funzione della natura dell’organo internazionale in questione da un lato, e dell’incarico assunto dalla persona chiamata in veste ufficiale dall’altro. Queste distinzioni sono riprese nella prassi costante del Consiglio federale in applicazione della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche31, della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari32 e della Convenzione sulle missioni speciali33 e si riflette negli accordi di sede, negli accordi fiscali e nelle diverse decisioni unilaterali adottate.

2.3.2.1 Inviolabilità

L’inviolabilità dei locali utilizzati a fini ufficiali dal beneficiario istituzionale e della residenza private di alcune persone, come i diplomatici o gli alti funzionari di organizzazioni intergovernative è finalizzata a impedire allo Stato ospite di penetrare nei suddetti locali senza autorizzazione esplicita, onde evitare qualsiasi tentativo di ingerenza negli affari interni del beneficiario da parte dello Stato ospite. Lo stesso vale per l’inviolabilità della persona, dei beni, archivi, documenti e della corrispondenza nonché della valigia diplomatica, di modo che lo Stato ospite non possa arrogarsi il diritto di sorvegliare le informazioni di cui dispongono i beneficiari istituzionali o le persone chiamate in veste ufficiale.

I beneficiari dell’inviolabilità evocano talvolta la teoria dell’ « extra-territorialità ». Si tratta tuttavia di una teoria abbandonata da diversi anni e i beneficiari dell’inviolabilità sottostanno all’insieme del diritto applicabile nello Stato accreditatario (Stato ospite), anche se l’inviolabilità impedisce a questo Stato di prendere i provvedimenti esecutivi contenuti nella sua legislazione.

2.3.2.2 Immunità di giurisdizione e di esecuzione

Anche l’immunità di giurisdizione e di esecuzione penale, civile e amministrativa è finalizzata a impedire allo Stato ospite di esercitare pressioni sul beneficiario istituzionale o sulle persone che esercitano funzioni ufficiali presso il medesimo mediante azioni giudiziarie che comprometterebbero la sua capacità di adempiere il proprio mandato. Il diritto internazionale, tuttavia, contempla parallelamente procedure di revoca dell’immunità; gli Stati sono invitati a revocare l’immunità dei membri interessati delle loro missioni e dei loro rappresentanti presso i consessi internazionali - e le organizzazioni a revocare quella dei membri del loro personale - ogni qualvolta ciò può essere fatto senza ostacolare il buon funzionamento dell’organizzazione o della rappresentanza. In casi particolarmente gravi di abuso di privilegi e di immunità, lo Stato ospite può chiedere che la persona beneficiaria di privilegi e immunità sia richiamata, se il suo datore di lavoro ha rifiutato di revocar-

31 RS 0.191.01

32 RS 0.191.02

33 RS 0.101.2