Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/17: Legge federale su i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO) · 54 pagine
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2.3.2.6 Esenzione dal regime di sicurezza sociale svizzero
In genere le convenzioni internazionali che istituiscono un organismo internazionale prevedono – per l’organismo e per il suo personale – l’esenzione da qualsiasi obbligo derivante dalla legislazione dello Stato ospite in materia di assicurazioni sociali. I beneficiari istituzionali allestiscono un regime di sicurezza sociale proprio in favore del personale, da un lato per assicurare la medesima copertura sociale a tutti i collaboratori, ovunque siano impiegati e, dall’altro, per non dipendere dalla legislazione dello Stato ospite nel determinare i diritti sociali dei loro funzionari. Dato che le assicurazioni sociali in questione sono finanziate mediante i contributi dei membri degli organismi internazionali, ciò giustifica la creazione di un sistema specifico dell’organismo, per lo meno dal momento in cui si raggiunge una certa « massa critica » sotto il profilo del numero di assicurati. È logico che le persone coperte dal regime di sicurezza sociale dell’organizzazione da cui dipendono siano esentate dal regime di sicurezza sociale dello Stato ospite, per evitare il cumulo dei due regimi e quindi l’obbligo di versare due volte i contributi sociali.
In virtù degli accordi di sede, come datore di lavoro l’organismo internazionale non è legato alle assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/IPG/AD, regime di indennità per perdita di guadagno, previdenza professionale e assicurazione malattie). I funzionari stranieri non sottostanno alla legislazione AVS/AI/IPG/AD, indennità per perdita di guadagno e previdenza professionale. Gli accordi di sede conclusi dalla Svizzera esonerano i funzionari internazionali, indipendentemente dalla loro nazionalità, dall’assicurazione per incidenti obbligatoria svizzera soltanto se l’organizzazione accorda loro una protezione equivalente contro le conseguenze di incidenti professionali e non professionali e le malattie professionali. Non sottostanno inoltre alla legge svizzera sull’assicurazione malattie obbligatoria.
I funzionari di nazionalità svizzera sono esentati dall’obbligo di assicurazione AVS/AI/IPG e AD soltanto a condizione di essere affiliati a un sistema di previdenza istituito dall’organismo. Possono tuttavia aderire, su base volontaria, a AVS/AI/IPG/AD, oppure soltanto all’AD, senza che una tale adesione individuale comporti alcun obbligo di contributi finanziari da parte del datore di lavoro. Queste modalità sono precisate in uno scambio lettere tra la Svizzera e l’organismo interessato, parallelamente alla conclusione dell’accordo di sede37.
In materia di assicurazioni sociali, la situazione delle rappresentanze diplomatiche e consolari diverge leggermente da quella degli organismi internazionali. Le Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche38 e sulle relazioni consolari39 stabiliscono infatti il principio dell’esenzione dalle disposizioni di sicurezza sociale vigenti nello Stato accreditatario. Tali disposizioni tuttavia non sono direttamente applicabili nei confronti degli Stati con i quali la Svizzera ha concluso accordi bilaterali di sicurezza sociale che regolano, nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati in questione. lo statuto dei membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari dei suddetti Stati in materia di assicurazioni sociali e/o la situazione sotto il profilo della sicurezza sociale dei cittadini di tali Stati impiegati sul territorio svizzero da rappresentanze
37 Cfr. Decreto federale del 22 marzo 1996 concernente la conclusione di accordi con le organizzazioni internazionali accordi sullo statuto dei funzionari internazionali di cittadinanza svizzera riguardo alle assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/IPG e AD); RS 192.13 / RU 1996 2116
38 RS 0.191.01
39 RS 0.191.02